INPS - Art. 27 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 - Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 - Indicazioni operative

L’Istituto ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione degli adempimenti connessi all’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023. Il modulo per prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo sarà reso disponibile dall’Istituto a partire dal 31 luglio 2023.

Suggerimento n.379/75 del 27 luglio 2023


Facciamo seguito al ns. suggerimento n. 352/2023 per comunicare che, a seguito dell’emanazione del decreto n.189/2023 dell’ANPAL, l’INPS con la circolare n. 68/2023 ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti connessi all’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 introdotto dall’art. 27 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (c.d. “Decreto Lavoro”).

Si riportano si seguito le principali caratteristiche dell’incentivo e le indicazioni di maggiore interesse per le imprese.

 

DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO

L’incentivo in oggetto è riconosciuto in favore di tutti datori i di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

 

LAVORATORI PER I QUALI SI APPLICA L'INCENTIVO

L’incentivo spetta per le assunzioni di giovani che non abbiano compiuto trenta anni di età (29 anni e 364 giorni) e che risultino aderenti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (attraverso il quale viene attuata in Italia l'iniziativa “Garanzia Giovani”).

Possono registrarsi al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (e 364 giorni) cosiddetti “NEET (not engaged in Education, Employment or Training), ossia non inseriti in un percorso di studi o formazione, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) n. 1304/2013.

Pertanto, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo in parola, i lavoratori, alla data dell’assunzione, devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • non aver compiuto il trentesimo anno di età (il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni);
  • non lavorare (i.e. non essere titolari di un rapporto di lavoro) e non essere inseriti in corsi di studi o di formazione (condizione di “NEET”) al momento dell’assunzione;
  • essere registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 2 del decreto n.189/2023 dell’ANPAL:

  • la registrazione al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani deve avvenire tramite il portale “MyANPAL”, oppure, tramite i portali regionali “Garanzia Giovani;
  • nei casi in cui i destinatari abbiano un Patto di servizio nell’ambito del Programma “Garanzia di occupabilità dei Lavoratori” (“GOL”) già sottoscritto al momento della presentazione da parte dei datori di lavoro dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo, tale Patto di servizio “GOL” vale come registrazione al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

 

In aggiunta ai già indicati requisiti, per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, ai sensi dell’art. 4 del decreto n.189/2023 dell’ANPAL, ai fini della fruizione dell’incentivo è anche richiesto che ricorra una delle seguenti condizioni:

  • il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
  • il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamo differenziale nella misura di almeno il 25%, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, ai sensi del Decreto Interministeriale 16 novembre 2022 n. 327 (che indica un tasso di disparità per il settore delle costruzioni pari al 82%).

 

AMBITO TERRITORIALE DI AMMISSIONE ALL'INCENTIVO E IMPORTI STANZIATI

L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse finanziarie specificatamente stanziate pari a € 24,4 milioni per l'anno 2023 a valere sul Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e a €61,3 milioni per l'anno 2024 a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 -2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del già menzionato Programma. Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall’art. 3 del Decreto n.189/2023 dell’ANPAL, è stata disposta la ripartizione regionale delle risorse, che costituiscono anche limite di spesa.

 

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

L’incentivo in parola spetta esclusivamente per le assunzioni – a tempo pieno ovvero a tempo parziale - effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023:

  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (in questo caso l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore non è comandato in missione);
  • con contratto di apprendistato professionalizzante.

 

Pertanto, per quanto di interesse, l’incentivo non spetta:

  • per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine (poiché il giovane non si troverebbe nella condizione di “NEET”);
  • per le assunzioni con contratto di lavoro intermittente;
  • per le prestazioni di lavoro occasionali;
  • per i contratti di assunzione in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, per l’alta formazione e ricerca.

 

ASSETTO E MISURA DELL'INCENTIVO

L’incentivo in parola è pari al 60 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi.

La medesima determinazione dell’incentivo vale anche nelle ipotesi di assunzione di un giovane “NEET” con contratto di apprendistato professionalizzante.

In caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

L’espresso riferimento alla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali quale parametro di riferimento per la quantificazione del beneficio, comporta che l’incentivo in parola deve essere considerato di tipo economico, ossia da parametrare alla retribuzione erogata ai nuovi assunti e non alla contribuzione datoriale dovuta.

Ne consegue che, qualora dall’utilizzo dell’incentivo scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.

 

Si precisa che:

  • l’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa;
  • il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, con contestuale differimento temporale del periodo di godimento dello stesso.Tuttavia, in tale ipotesi, ai sensi dell’art. 1 del Decreto n.189/2023 dell’ANPAL, l’incentivo dovrà comunque essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2025 (termine perentorio) e, dunque, non potranno essere recuperate le eventuali quote dello stesso in periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo sarà quello di competenza del mese di gennaio 2025.

 

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL'INCENTIVO

L’incentivo in parola si configura come incentivo all’assunzione ed è, pertanto, subordinato:

  • al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione ex art. 31 D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
  • al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori ex art. 1, commi 1175 e 1176 L. 27 dicembre 2006, n. 296;
  • alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione;
  • al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno ex art. 32 e Capo I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e cioè: A) non sia un'impresa in difficoltà; B) non rientri tra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea.

 

CONDIZIONI DERIVANTI DAI PRINCIPI GENERALI DI FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI EX ART. 31 D.LGS. N. 150/2015

Ai sensi dell’art. 31 D.lgs. n. 150/2015, l’incentivo non spetta ove ricorre una delle seguenti condizioni:

  • l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione (art. 31, comma 1, lettera a);
  • l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto - la propria volontà di essere riassunto (art. 31, comma 1, lettera b).Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
  • l’assunzione si riferisce a un soggetto che è stato licenziato nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo (art. 31, comma 1, lettera d).

 

Con riferimento al contratto di somministrazione, si precisa che:

  • i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore;
  • ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata: A) si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato o somministrato; B) non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o intercorrano rapporti di collegamento o controllo;
  • l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

 

CONDIZIONI DI REGOLARITA' PREVISTE DALL'ART. 1, COMMI 1175 E 1176, L.N. 296/2006

Ai sensi dall’art. 1, commi 1175 e 1176, L n. 296/2006, la fruizione dell’incentivo da parte del datore di lavoro che assume è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

L'INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO

L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

In forza del rinvio al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, come chiarito anche all’articolo 4 del citato decreto n. 189/2023 dell’ANPAL, l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale, il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Pertanto, nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro - anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro - anno dell’anno successivo all’assunzione”.

Come già chiarito dal Ministero del lavoro (interpello n. 34/2014), per operare la valutazione dell’incremento occupazionale l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi all’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata.

Pertanto, l’incremento occupazionale dei dodici mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.

 

Ne consegue che:

  • qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”;
  • qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione non si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

 

Sul punto si precisa che l’incentivo è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi a seguito di una riduzione della effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi dovuta a:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

Come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.

Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto, o utilizzato mediante somministrazione, in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale s’intende fruire dell’incentivo.

Il venire meno dell’incremento fa perdere l’incentivo per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione dell’incentivo dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare l’incentivo perso.

 

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

L’incentivo in parola è cumulabile con l’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 36 ex art. 1, comma 297 L.  n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023, vedi ns. suggerimento n. 361/2023), nonché con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

In caso di cumulo con altra agevolazione, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Pertanto, nel caso di scelta di cumulo della misura in trattazione con l’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani previsto dall’articolo 1, comma 297, della Legge di Bilancio 2023, fermo restando il rispetto dei requisiti legittimanti di cui alle previsioni normative, il datore di lavoro interessato avrà diritto all’esonero totale della contribuzione datoriale nel limite massimo di 8.000 euro annui per un periodo di 36 ovvero 48 mesi (qualora l’assunzione sia effettuata in una Regione del Mezzogiorno) e potrà ulteriormente fruire dell’incentivo economico, pari al 20% della retribuzione imponibile, per un periodo di 12 mesi.

Nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra comunitari non convenzionati, l’incentivo in esame non può trovare applicazione e non può essere cumulato (cfr. circolare Inps n. 236/1994).

L’incentivo è cumulabile, nei limiti del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia (riduzione edile dell’11,50% qualora confermata per l’anno in corso).

L’esonero in oggetto è altresì cumulabile, nei medesimi limiti del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con le agevolazioni consistenti in un abbattimento della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale ad esempio l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’art. 1, comma 281, della Legge di Bilancio 2023 come modificato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 (vedi ns. suggerimenti n. 35/2023, 271/2023 e 302/2023).

La cumulabilità della misura in trattazione con altri regimi agevolati è possibile nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, ossia nel limite del 50% dei costi ammissibili (da intendersi come la somma tra la retribuzione lorda e i contributi a carico del datore di lavoro).

 

PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE ALL'INCENTIVO. ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO

Per conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line “NEET23 disponibile Portale delle Agevolazioni a partire dal 31 luglio 2023.

Nel modulo di istanza on line dovranno essere indicati i seguenti dati:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato o in apprendistato;
  • la Regione/Provincia Autonoma di esecuzione della prestazione lavorativa;
  • l’importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della tipologia di rapporto (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria;
  • se per l’assunzione si intende fruire anche di altre agevolazioni.

 

Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti di accesso alla misura.

 

L’Inps mediante i propri sistemi informativi centrali:

  • consulta gli archivi informatici dell’ANPAL, al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia iscritto al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e sia “NEET”;
  • calcola l’importo dell’incentivo spettante in base alla retribuzione imponibile indicata;
  • verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto nella Regione/Provincia autonoma di lavoro;
  • informa entro cinque giorni dalla data di invio della richiesta, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico di istanza, nonché mediante invio di una comunicazione di posta elettronica e una notifica nell’area MyINPS, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell’istanza preliminare.

 

Al fine di non far perdere la priorità acquisita con l’invio della richiesta alle istanze di prenotazione dell’incentivo che dovessero essere inizialmente non accolte per carenza di risorse, l’Inps ha chiarito che le stesse verranno contraddistinte dallo stato “non accolta provvisoria” e, nelle ipotesi in cui si liberassero delle risorse utili, le stesse, dopo avere superato positivamente gli ulteriori controlli, verranno automaticamente accolte.

Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, entro sette giorni di calendario, ha l’onere di stipulare il contratto di lavoro e di comunicare, a pena di decadenza, entro ulteriori sette giorni di calendario, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Pertanto, entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

I termini previsti per la presentazione dell’istanza definitiva di conferma della prenotazione, con contestuale domanda di ammissione all’incentivo, sono perentori e la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente prenotati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

L’Inps invita i soggetti interessati a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione.

In particolare, l’Istituto evidenzia che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, l’Inps precisa che, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche.

Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto e l’ANPAL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo in esame.

 

DEFINIZIONE CUMULATIVA POSTICIPATA DELLE PRIME ISTANZE

L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo viene effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Al riguardo, l’Inps ha precisato che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023.

In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico, pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’INPS (contrassegnate dallo stato di “Aperta”) e saranno suscettibili di annullamento a opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova.

Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata, sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Per le modalità di esposizione nel flusso Uniemens dell’incentivo (vedi in particolare il paragrafo n. 11 della circolare Inps) e per effettuare ulteriori approfondimenti, si rinvia alla circolare n. 68/2023 dell’INPS e al decreto n.189/2023 dell’ANPAL


Referenti

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