Decreto Lavoro - Conversione in legge - Principali misure di interesse per le imprese

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 153/2023) la legge n. 85/2023, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 48/2023 c.d. Decreto Lavoro, in vigore dal 4 luglio 2023.

Suggerimento n. 352/69 del 5 luglio 2023


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 271/2023 per comunicare l’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge n. 48/2023 che ha introdotto “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

In attesa di eventuali chiarimenti amministrativi, riportiamo sinteticamente di seguito le principali novità in tema di lavoro e previdenza introdotte in sede di conversione in legge dell’anzidetto Decreto.

 

CONTRATTO A TERMINE

Come già avviene in caso di proroga, non è più richiesta l’apposizione della causale in caso di rinnovo di un contratto a termine avvenuto nei primi 12 mesi.

Inoltre, è stato previsto che, per il computo dei 12 mesi da considerare in caso di proroga e rinnovo oppure in caso di prima assunzione a termine, si terrà conto solo dei contratti a tempo determinato stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 48/2023).

 

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL LAVORATORE

È confermato l’incremento di ulteriori quattro punti percentuale dell’esonero parziale dei contributi per IVS a carico del lavoratore, per il periodo dal 1° luglio u.s. al 31 dicembre 2023 (v. nostro Suggerimento n. 302/2023).

  

FRINGE BENEFIT 2023

 È confermato l’incremento della soglia dei fringe benefit a € 3.000,00 per il 2023 per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico che si riferisce al valore dei beni ceduti e dei servizi nonché alle somme erogate o rimborsate a tali lavoratori per il pagamento delle bollette delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (v. nostro Suggerimento n. 314/2023).

 

SMART WORKING

Ferma restando la compatibilità tra la prestazione lavorativa e lo svolgimento del lavoro agile, è stata prevista la proroga al 30 settembre 2023 del diritto di svolgere la prestazione lavorativa in lavoro agile per i lavoratori fragili affetti da una delle patologie indicate dal decreto ministeriale 4 febbraio 2022.

Invece, la proroga è stata fissata al 31 dicembre p.v. per i lavoratori genitori di figli under 14 nel rispetto delle condizioni previste (v. nostro Suggerimento n. 153/2023).

Segnaliamo che il Ministero del Lavoro ha comunicato l’aggiornamento dei modelli di comunicazione reperibili seguendo la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile al sito www.servizi.lavoro.gov.it, denominato “Lavoro Agile”.

 

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE

In attesa delle istruzioni amministrative necessarie, è confermato l’incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro privati che effettuino, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023, assunzioni di giovani c.d. “NEET” (soggetti di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non sono né occupati né inseriti in un percorso di istruzione o di formazione). In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore assunto. Il contributo è riconosciuto per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante.


Referenti

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