Diritto al lavoro dei disabili - Insorgenza dell’obbligo di assunzione - Invio prospetto informativo

Entro il 31 gennaio 2018 le imprese ancora soggette all’obbligo di assunzione di personale disabile devono trasmettere il prospetto informativo solamente in presenza di variazioni occupazionali rispetto all’ultimo prospetto presentato o di situazioni occupazionali tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Suggerimento n. 26/5 del 15 gennaio 2018


Come per gli anni scorsi, entro il 31 gennaio 2018 le imprese ancora soggette all’obbligo di assunzione di personale disabile devono trasmettere il prospetto informativo qualora siano intervenute variazioni occupazionali rispetto all’ultimo prospetto presentato o situazioni occupazionali tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Peraltro, a partire da quest’anno, per le imprese che occupino da 15 a 35 dipendenti computabili secondo la legge n. 68/1999, l’obbligo di assunzione dei soggetti disabili insorge non più solo in caso di nuova assunzione ma anche per il solo fatto di occupare già almeno 15 dipendenti computabili (v. nostro Suggerimento n. 140/2017).

Ne consegue che dal 1° gennaio 2018, anche per i predetti datori di lavoro decorre l’obbligo di:

  • presentare il prospetto informativo entro il 31 gennaio 2018, anche qualora non abbiano effettuato una nuova assunzione nel 2017;
  • presentare agli uffici competenti, indipendentemente dal verificarsi di nuove assunzioni, la richiesta di assunzione di un lavoratore disabile entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2018 (2 marzo 2018).

Ricordiamo che, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di assunzione, è prevista l’applicazione di una sanzione pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis, della legge n. 68/1999 (€ 30,64 x 5 = € 153,20), per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella giornata stessa (articolo 15, comma 4, della legge n. 68/1999).

Ciò premesso, in merito all’obbligo dell’eventuale trasmissione del prospetto informativo ricordiamo che:

  • il prospetto deve essere inviato esclusivamente per via telematica (l’inoltro con mezzi diversi costituisce mancato adempimento);
  • per i datori di lavoro dell’edilizia, ai fini del computo della quota di riserva - e quindi dell'applicazione della normativa sull'obbligo di assunzione dei disabili -, dal totale dei dipendenti in forza vanno esclusi il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore
  • in caso di mancato o ritardato invio del prospetto informativo è prevista la sanzione amministrativa pari ad euro 635,11, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo (v. articolo 15, comma 1, della legge n. 68/1999).

Referenti

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