Deposito temporaneo di rifiuti – modifica limiti quantitativi e temporali

La legge n. 77/2020 ha ripristinato i limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti vigenti prima dell’emergenza sanitaria da Covid-19. In Regione Lombardia tuttavia restano in vigore fino al 31 agosto 2020 i limiti quantitativi (da 30 mc a 60 mc) e temporali (da 3 a 6 mesi) in deroga fissati dall’ordinanza n. 520/2020.

Suggerimento n. 569/139 del 22 luglio 2020


Precedenti comunicazioni

Suggerimenti n. 244/2020 e n. 355/2020

 

Informiamo le imprese associate che è stata pubblicata la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del D.L. 34/2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia e alle politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (sulla G.U. n. 180 supplemento ordinario n. 25 del 18 luglio 2020).

Il provvedimento, in vigore dal 19 luglio 2020, ha abrogato l’art. 113-bis del D.L. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27) che aveva introdotto modifiche in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti, consentendo il deposito fino ad un quantitativo massimo doppio (60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, rispetto agli ordinari 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi) e per una durata massima del deposito temporaneo aumentata da 12 a 18 mesi.

 

LAVORI FUORI DALLA REGIONE LOMBARDIA

A seguito dell’abrogazione della norma, vengono ripristinati i limiti quantitativi e qualitativi precedentemente in vigore (art. 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del D.Lgs. 152/2006); pertanto, i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti, rispettivamente:

- ogni 3 mesi, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

 

LAVORI ESEGUITI IN REGIONE LOMBARDIA

Rimangono in vigore le disposizioni introdotte da Regione Lombardia con l’ordinanza n. 520/2020 valide fino ai 30 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria e quindi allo stato attuale, fino al 31 agosto 2020.

Pertanto, in Regione Lombardia valgono attualmente le seguenti regole per il deposito temporaneo dei rifiuti che, si ricorda, riguarda il raggruppamento nel luogo di produzione (ad es. cantiere) dei rifiuti che devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

- con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a 12 mesi.

 

DEPOSITO TEMPORANEO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO GESTITE COME RIFIUTI

Le norme citate non sono intervenute sui limiti previsti per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo, se gestite come rifiuti, che, in base all’art. 23 del D.P.R. 120/2017, possono essere avviate a recupero o smaltimento ogni tre mesi, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi.

In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.


Referenti

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Tags: Rifiuti