Decreto “Cura Italia”: altre disposizioni fiscali

Sospensione dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione; differimento dei termini di approvazione del bilancio; incentivi fiscali per le erogazioni liberali; premi per i lavoratori che prestano la loro attività in sede; riconoscimento di un credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: queste le principali novità.

Suggerimento n. 191/34 del 19 marzo 2020


Con Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, c.d. “Decreto Cura Italia”, oltre al rinvio dei versamenti fiscali e contributivi al 20 marzo (per i soggetti con ricavi superiori a due milioni di euro) ed al 31 maggio (per i soggetti con ricavi fino a due milioni di euro) - vedi ns. suggerimenti n. 180/30 e n. 181/35 del 18 marzo 2020 - sono state previste altre misure di interesse per tutte le imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che si riportano di seguito.

 

SOSPENSIONE CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione,

- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate,

- avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali,

- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli Enti locali.

 

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2020.

Dovranno essere invece versate entro il 31 maggio 2020:

- la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;

- la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo 2020.

 

E’ inoltre prevista la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli Enti impositori.

Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello.

 

INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate, nell’anno 2020, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali territoriali, di Enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 30%., per un importo non superiore a 30.000 euro.

Per i soggetti titolari di reddito di impresa, le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono deducibili dal reddito d’impresa stesso. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

 

DIFFERIMENTO TERMNI APPROVAZIONE BILANCIO

Le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (quindi entro il 28 giugno 2020).

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

 

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE SVOLGONO LAVORO IN SEDE

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti d’imposta  riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

 

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento, delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro.

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto c.d. “Cura Italia” saranno stabiliti i criteri e le modalità di fruizione del credito di imposta.

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.