Contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato - Modifiche introdotte dal “Decreto dignità” - Circolare del Ministero del lavoro

Il Ministero del lavoro ha fornito prime indicazioni in merito alla disciplina del lavoro a tempo determinato, come modificata dal “Decreto dignità”.

Suggerimento n. 513/64 del 15 novembre 2018


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 358 e n. 387/2018, per comunicare che il Ministero del lavoro, con la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, ha per la prima volta commentato le novità in tema di contratto a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato introdotte dal c.d. “Decreto dignità” (decreto legge n. 87/2018 convertito in legge n. 96/2018), fornendo la propria interpretazione in ordine alla nuova disciplina.

Proponiamo, quindi, di seguito una sintesi delle novità relative alla disciplina dei contratti a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle indicazioni ministeriali. Ci riserviamo ulteriori comunicazioni e l’organizzazione di un apposito incontro informativo sul tema, anche in relazione alle eventuali deroghe contrattuali che potranno essere previste o confermate dalle Parti sociali nazionali, nonché alle eventuali indicazioni che dovessero pervenire da ANCE.

 

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

 

Durata ordinaria: 12 mesi.

Il primo contratto, della durata massima di 12 mesi, nonché, in caso di contratto di durata inferiore, tutte le proroghe che eventualmente intervengano entro i 12 mesi non richiedono la sussistenza di una delle condizioni tassativamente previste dal “Decreto dignità” (c.d. “causali”).

In proposito, va evidenziato che la “causale” è sempre necessaria quando:

- si superi il periodo di 12 mesi con un unico contratto;
- si superi il periodo di 12 mesi a seguito della proroga o delle proroghe di un primo contratto di durata inferiore;
- si effettuino dei rinnovi di contratti a tempo determinato ovvero si passi da un contratto a tempo determinato ad un contratto in somministrazione a tempo determinato con il medesimo lavoratore o viceversa, anche se ciò avviene nel corso dei primi 12 mesi;
- sia condizione per il godimento di determinati benefici previsti da altre disposizioni di legge, quali, ad esempio, sgravi contributivi per i datori di lavoro che assumono a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità o paternità (articolo 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 151/2001).

 

 

Durata massima: 24 mesi.

La durata del singolo contratto a tempo determinato, ovvero di più contratti, stipulati tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, compresi eventuali periodi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, non deve superare i 24 mesi complessivi.

Quando si supera il periodo di 12 mesi, anche se il superamento avviene a seguito di proroga di un contratto originariamente inferiore ai 12 mesi ovvero sommando periodi di lavoro e di somministrazione a tempo determinato, è sempre necessario indicare le specifiche ragioni che giustificano l’assunzione o la somministrazione a tempo determinato (c.d. “causali”).

 

“Causali”

In tutti i casi in cui è necessaria la sussistenza e la relativa indicazione nel contratto a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato di una motivazione (c.d. “causale”), la stessa deve rientrare in una delle seguenti fattispecie:

°    esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività;

°    esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

°    esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

L’elenco è tassativo e non è modificabile da parte della contrattazione collettiva.

 

Proroga

La proroga è lo slittamento, concordato tra le parti e decorrente entro la scadenza, del termine del contratto di lavoro precedentemente fissato tra le parti. In tal caso, il rapporto prosegue, senza soluzione di continuità, sino alla scadenza del nuovo termine.

Essa non deve essere sorretta da alcuna motivazione solo se interviene nel corso dei primi 12 mesi di durata del contratto e purché non superi i 12 mesi stessi (ad esempio, se nel corso di un contratto di lavoro di durata pari a 6 mesi si concordasse una proroga del tempo determinato per altri 8 mesi, tale proroga dovrebbe essere giustificata da una delle “causali” di cui sopra).

Secondo il Ministero del lavoro, nel caso di una proroga che richieda una “causale” è necessario che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l’assunzione a tempo determinato. Pertanto, non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione.

Sono ammesse solo 4 proroghe nell’arco della durata massima dei rapporti a tempo determinato, anche in somministrazione, tra le medesime parti, a prescindere dal numero dei contratti stipulati.

In tutti i casi di proroga non è mai dovuta la maggiorazione contributiva aggiuntiva dello 0,50%, prevista dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018.

 

Rinnovo

Il rinnovo è la stipula di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato tra le medesime parti.

Il rinnovo di un contratto a tempo determinato con lo stesso lavoratore è legittimo solo se tra la scadenza del precedente contratto e la stipula di quello nuovo sia intercorso un intervallo temporale superiore a:

-    10 giorni, se il contratto precedente ha avuto una durata pari o inferiore a sei mesi;

-    20 giorni, se il contratto precedente ha avuto una durata superiore a sei mesi.

Il mancato rispetto dell’intervallo comporta la trasformazione a tempo indeterminato del secondo contratto.

A differenza di quanto previsto per la proroga, tutti i rinnovi, anche se intervenuti nell’arco dei primi 12 mesi di contratto a tempo determinato o di somministrazione di lavoro a tempo determinato, devono essere giustificati da una delle “causali” di legge.

Secondo il Ministero del lavoro, ai fini dell’obbligo della “causale”, sono equiparati al rinnovo:

- la prosecuzione oltre il termine di scadenza, senza soluzione di continuità, di un contratto a tempo determinato con modifica della motivazione;
- la somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche senza soluzione di continuità, di un lavoratore che ha precedentemente prestato la propria attività presso il medesimo datore di lavoro con un contratto a tempo determinato o viceversa.

 

A partire dal 14 luglio 2018, in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, il contributo addizionale a carico del datore di lavoro che assume a tempo determinato, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è aumentato di 0,5 punti percentuali.

Secondo il Ministero del lavoro, tale maggiorazione ha natura incrementale. Ne consegue che al primo rinnovo la misura ordinaria dell’1,4% andrà aumentata dello 0,5%. In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente l’incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo. Analogo criterio di calcolo dovrà essere utilizzato per eventuali rinnovi successivi, avuto riguardo all’ultimo valore base che si sarà venuto a determinare per effetto delle maggiorazioni applicate in occasione dei precedenti rinnovi.

 

Forma scritta del contratto

Con la eliminazione del riferimento alla possibilità che il tempo determinato debba risultare “direttamente o indirettamente” da atto scritto, si è inteso offrire maggiore certezza in merito alla sussistenza di tale requisito.

Viene quindi esclusa la possibilità di desumere da elementi esterni al contratto la data di scadenza, fatte salve le situazioni in cui il tempo determinato del rapporto di lavoro non può desumersi se non indirettamente, come in caso di sostituzione della lavoratrice in maternità o del lavoratore in malattia, ove l’esatta data di rientro non è prevedibile in via anticipata.

 

 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

 

Rapporti tra agenzia di somministrazione e lavoratore

Il “Decreto dignità” ha esteso al rapporto tra l’agenzia di somministrazione (somministratore) e il lavoratore la disciplina del contratto a tempo determinato, con la sola eccezione delle previsioni inerenti:

- i limiti quantitativi al numero dei contratti a tempo determinato stipulabili dal singolo datore di lavoro;
- il diritto di precedenza;
- l’intervallo che deve intercorrere tra la cessazione di un contratto a tempo determinato e il suo rinnovo.

 

Secondo il Ministero del lavoro, nessuna limitazione è stata, invece, introdotta per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore. Pertanto in questo caso, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2015, tali lavoratori possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato presso i singoli datori di lavoro (utilizzatori) senza obbligo di causale o limiti di durata, rispettando i limiti percentuali stabiliti dalla medesima disposizione.

 

Durata massima: 24 mesi.

Il limite massimo di 24 mesi entro cui è possibile fare ricorso ad uno o più contratti a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato, deve essere rispettato sia nel rapporto tra il lavoratore ed il somministratore, sia in quelli tra il lavoratore e il singolo datore di lavoro presso il quale il lavoratore è inviato in missione a tempo determinato (utilizzatore).

Come già evidenziato, nel computo dei 24 mesi rientrano sia i periodi svolti dal lavoratore con contratto a tempo determinato, sia quelli in cui sia stato occupato con contratto di somministrazione a tempo determinato, per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria legale.

Raggiunto il limite temporale di 24 mesi - tenendo conto anche di tutti i periodi di  somministrazione a tempo determinato intercorsi tra le parti, compresi quelli antecedenti la data di entrata in vigore della riforma - l’utilizzatore non potrà più ricorrere né alla somministrazione di lavoro a tempo determinato né al contratto a tempo determinato con lo stesso lavoratore per svolgere mansioni di pari livello e della medesima categoria legale.

Anche la somministrazione a tempo determinato, qualora superi i 12 mesi o preveda dei rinnovi presso lo stesso utilizzatore, dovrà essere sorretta da una delle “causali” indicate dalla legge, riferita alle esigenze dell’utilizzatore medesimo.

 

Limite quantitativo di lavoratori somministrati

La legge di conversione del “Decreto dignità” ha, per la prima volta, introdotto un limite legale all’utilizzo dei lavoratori somministrati a tempo determinato, stabilendo che possono essere presenti nell’impresa utilizzatrice lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori inviati in missione per somministrazione a tempo determinato fino ad una percentuale massima complessiva non superiore al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore.

Peraltro, tale disposizione è derogabile contrattualmente ed il contratto collettivo nazionale per le imprese edili ed affini già prevede un limite inferiore, pari, cumulativamente con i contratti a tempo determinato, al 25% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore.

 


Referenti

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