Convertito in legge il "Decreto Dignità" (D.L. n. 87/2018)

Pubblicata la legge di conversione del decreto in oggetto, che introduce ulteriori modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, e dell'indennità di licenziamento.

Importante | Suggerimento n.387/51 del 30 agosto 2018


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 358 del 19 luglio 2018, per comunicare che nella G.U. n. 186 dell’11 agosto 2018 è stata pubblicata la legge 9 agosto 2018, n. 96, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 87/2018 (c.d. "Decreto dignità").

La legge n. 96/2018 è entrata in vigore il 12 agosto 2018.

 

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Dal 14 luglio 2018 sono vigenti i limiti imposti dal decreto legge n. 87/2018 esclusivamente per i nuovi contratti a tempo determinato, stipulati con lavoratori che non abbiano mai avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato con il medesimo datore di lavoro.

Per i contratti stipulati precedentemente al 14 luglio 2018, che a tale data siano ancora in corso o già conclusi, la legge di conversione ha previsto un periodo transitorio (14 luglio - 31 ottobre 2018) per l’applicazione dei nuovi limiti in tema di rinnovi e proroghe contrattuali.

Al fine di agevolare la comprensione ed applicazione della disciplina risultante a seguito della conversione in legge del decreto, provvediamo a fornire di seguito una sintesi, redatta considerando il momento di stipula del contratto a tempo determinato ovvero il suo rinnovo o la sua proroga.

 

A) Contratto stipulato prima del 14 luglio 2018

     A tale contratto continua ad applicarsi la disciplina precedente al D.L. n. 87/2018, salvo per i rinnovi e le proroghe concordati a partire dal 1° novembre 2018, ai quali si applicano le nuove disposizioni.

     Pertanto, in particolare:

          -    la durata del singolo contratto, ovvero di più contratti, stipulati tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, compresi eventuali periodi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, non deve superare i 36 mesi complessivi;

          -  le proroghe, concordate entro il 31 ottobre 2018, restano fissate in un massimo di cinque;

          -   in caso di scadenza del contratto entro il 31 ottobre 2018, eventuali rinnovi o proroghe intervenute entro tale data non dovranno essere supportate da una delle causali previste dalla legge (v. punto C).

 

B) Contratto stipulato prima del 14 luglio 2018 e rinnovato o prorogato entro il 31 ottobre 2018

 

      La norma transitoria, introdotta dalla legge di conversione, consente di applicare la vecchia normativa ai rinnovi ed alle proroghe di rapporti a termine relativi ai soli contratti stipulati prima del 14 luglio 2018.

      In particolare, sino alla scadenza del periodo transitorio (31 ottobre 2018):

          -    sia i rinnovi che le proroghe non necessitano di causale;

          -    la durata del contratto, compresi il rinnovo o la proroga, può raggiungere i 36 mesi complessivi;

          -    le proroghe ammesse sono cinque.

 

C) Contratto stipulato dal 14 luglio 2018

     In tal caso si applicano le disposizioni introdotte dal D.L. n. 87/2018.

     In particolare:

          -    la durata del contratto a tempo determinato, senza obbligo di indicazione della causale, può essere di 12 mesi;

          -    nell’ambito dell’anzidetto periodo di 12 mesi, il contratto può anche essere liberamente prorogato senza indicazione della causale. Viceversa, il rinnovo deve essere sempre giustificato dalla presenza di almeno una delle causali sotto indicate;

          -    è possibile stipulare un contratto con una durata superiore a 12 mesi e comunque non superiore a 24 mesi in presenza di almeno una delle seguenti causali:

               °    esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività,

               °    esigenze di sostituzione di altri lavoratori,

               °    esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria;

          -    la durata del singolo contratto, ovvero di più contratti, stipulati tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, compresi eventuali periodi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, non deve superare i 24 mesi complessivi;

          -    le proroghe ammesse sono quattro.

 

Evidenziamo che la legge di conversione ha confermato che:

  • il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione;
  • il termine per l'impugnazione del contratto a tempo determinato, precedentemente fissato in 120 giorni, è elevato a 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.

Infine, riportiamo le modifiche alla precedente disciplina in tema di somministrazione di lavoro e di indennità di licenziamento, apportate dal decreto in oggetto e dalla legge di conversione.

 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Fermo restando che anche alla disciplina del rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore si applicano le nuove regole del lavoro a tempo determinato, la legge di conversione amplia l’ambito delle eccezioni, che ora sono:

  • il tetto massimo legale di contratti stipulabili;
  • il diritto di precedenza;
  • l’intervallo che deve intercorrere tra la cessazione di un contratto a termine e il suo rinnovo.

 

INDENNITA’ IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

E’ confermato che, in caso di licenziamento di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, qualora risulti accertato che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo o soggettivo o della giusta causa, l'indennità risarcitoria prevista per legge non può essere inferiore a sei e superiore a trentasei mensilità (in precedenza, il minimo erano quattro mensilità ed il massimo 24 mensilità).

La legge di conversione è intervenuta anche sulla misura minima e massima dell’offerta di conciliazione (articolo 6 del D.Lgs. n. 23/2015 - v. nostro Suggerimento n. 150/2015), prevedendo l’aumento da 2 a 3 mensilità per il minimo e da 18 a 27 mensilità per il massimo.

* * * * *

Tenuto conto che, anche dopo le modifiche apportate alla disciplina del contratto a termine e della somministrazione di lavoro dal “Decreto dignità”, residuano a favore della contrattazione collettiva spazi di intervento modificativo di alcune clausole fissate dalla legge, ci riserviamo di fornire aggiornamenti, anche a seguito di eventuali indicazioni che dovessero pervenire da ANCE, ovvero a fronte di possibili modifiche al contratto nazionale sui temi in parola.

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.