PUBBLICATO IL DECRETO INTERMINISTERIALE CHE HA CONFERMATO ANCHE PER IL 2025 LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DELL’ 11,50% A FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE EDILE
Il decreto interministeriale 29 settembre 2025, pubblicato il 24 ottobre u.s. ha confermato la riduzione contributiva, prevista in favore delle imprese edili dall’articolo 29, comma 2, della legge n. 341/1995, nella misura dell’11,50% anche per l’anno 2025 e l’INPS, con circolare n. 145/2025, ha fornito le necessarie istruzioni per il recupero dello sgravio.
La riduzione interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile, inquadrata come tale dall’INPS nei codici statistici contributivi - c.s.c. - dal 1.13.01 al 1.13.05 per le imprese edili industriali o dal 4.13.01 al 4.13.05 per le imprese edili artigiane.
La riduzione compete per i soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, quindi, non spetta per gli operai occupati part-time.
La contribuzione sulla quale va applicata la riduzione è quella a carico del datore di lavoro, al netto della contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, del contributo integrativo dello 0,30% per la formazione professionale, delle misure compensative eventualmente spettanti.
La riduzione, invece, non spetta per quei lavoratori per i quali sono già previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo.
Per aver diritto al beneficio occorre possedere la regolarità contributiva attestata dal DURC e aver trasmesso all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente il modello unico di autocertificazione attestante tale regolarità nonché garantire il rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali e del minimale retributivo pari all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e contratti individuali. Il datore di lavoro, inoltre, non deve avere condanne passate in giudicato a suo carico per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente.
Lo sgravio deve essere preventivamente richiesto all’INPS, mediante l’invio di un’apposita istanza telematica entro il 15 marzo 2026.
Alle posizioni contributive ammesse dall’Istituto al godimento dello sgravio a seguito di istanza telematica sarà attribuito il codice di autorizzazione “7N”.
Infine, si ricorda che la riduzione non è applicabile ai premi assicurativi INAIL.