ACCORDO DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI RELATIVO ALLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (COMPRESA QUELLA DEL DATORE DI LAVORO), APPROVATO E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE - IN VIGORE DAL 24 MAGGIO 2025, NE ANALIZZIAMO LE PRINCIPALI NOVITÀ
Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato il nuovo Accordo della Conferenza Stato-Regioni (ASR 2025), che disciplina la formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che sostituisce i precedenti Accordi emanati in attuazione del Testo unico sicurezza.
Si tratta di un provvedimento complesso ed articolato, che nella struttura non si differenzia dall’impostazione dei procedenti Accordi, ma che contiene alcune innovazioni (di contenuto e di logica) che appare necessario sottolineare. Infatti, il Governo, le Regioni e le province autonome, già nella premessa dell’Accordo, hanno concordato di procedere:
- alla rivisitazione, alla modifica e all’accorpamento degli Accordi attuativi del D.Lgs. n. 81/2008;
- all’aggiornamento dell’allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3 (corso di formazione per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori);
- all’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi i datori di lavoro. Inoltre, i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
- all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Tra le altre cose quindi, il datore di lavoro deve verificare l’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione di lavoro (eventualmente anche con il supporto del RSPP) utilizzando la modalità di analisi infortunistica aziendale (compresi i “quasi infortuni”), i questionari di autovalutazione su “comportamenti sicuri”, “percezione del pericolo da parte dei lavoratori”, “conoscenza delle misure di prevenzione e protezione”, oppure le check list per verificare se il lavoratore ha adottato dei comportamenti sicuri.
La formazione e, ove previsto, l'addestramento dei lavoratori devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro ed è stato eliminato il riferimento ai "60 giorni dall'assunzione", che era presente nelle norme precedenti.
Viene disciplinata la durata minima del corso per datori di lavoro, pari a 16 ore e ha lo scopo di accrescere le conoscenze e competenze dei datori di lavoro sugli obblighi e sulle responsabilità penali, civili ed amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro; altri temi importanti riguarderanno "l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale", e la comunicazione per "un’efficace interazione e relazione" ecc.
Il corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri” della durata minima 6 ore. Il corso potrà essere erogato in "presenza fisica" (es. in azienda, in aula ecc.), in "video conferenza sincrona" o in "e-Learning". I datori di lavoro hanno tempo fino al 24 maggio 2027 per frequentare i corsi di formazione. La norma prevede anche un obbligo di aggiornamento, quindi si tratta di un adempimento che diventerà periodico per tutti i datori di lavoro.
Inoltre, il nuovo provvedimento:
- fissa a 12 ore le durate dei corsi per i preposti e per i dirigenti di nuova nomina;
- chiarisce che l’aggiornamento del preposto (6 ore) deve essere effettuato "con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi"; la formazione dei preposti non può essere svolta in “e-Learning”;
- conferma che i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti (il docente deve sempre avere i requisiti di legge, D.I. 6 marzo 2013);
- per quanto attiene agli operatori addetti alla conduzione di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del TU sicurezza, fa presente che sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature già ricomprese, ma esclude il riferimento alla massa operativa maggiore di 6.000 kg riguardo alla definizione di escavatori idraulici, facendo rientrare così nell’obbligo di abilitazione anche i “miniescavatori” fino ad oggi esclusi;
- modifica molte delle disposizioni in materia di formazione, mantenendone inalterate altre.
L'importante regime transitorio dell’ASR 2025 prevede che:
- fino al 24 maggio 2026 possono essere "avviati i corsi secondo le vecchie regole";
- sono fatti salvi i corsi per lavoratori, preposti e dirigenti effettuati in vigenza delle vecchie regole; per il preposto l’obbligo di aggiornamento, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato prima del 24 maggio 2023, dovrà essere ottemperato entro il 24 maggio 2026;
- il nuovo corso di formazione per lavoratori e datori di lavoro che operano in ambienti confinati deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il 24 maggio 2026;
- i corsi di formazione di abilitazione per caricatori per la movimentazione di materiali e carroponti devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il 24 maggio 2026.