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PROTAGONISTI

INTERVISTA ALL' AVV. ANTONELLO LOPS DELLO STUDIO SALVINI E SOCI

Lo scorso 18 aprile 2024 si è svolto in Assimpredil Ance un incontro con lo Studio Salvini e Soci, boutique specializzata nella materia tributaria, con sede a Roma e Milano, durante il quale sono state illustrate a imprese e professionisti del settore delle costruzioni le novità introdotte dal decreto di attuazione della riforma fiscale in materia di concordato preventivo biennale e di accertamento tributario, nonché le disposizioni in tema di rafforzamento dell’adempimento collaborativo.


Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del concordato preventivo biennale (“concordato”)? Quale impatto potrebbe avere questo strumento per il nostro settore?
Non vediamo particolari svantaggi. Ciò che vediamo è piuttosto una sfida per l’Amministrazione finanziaria: la creazione di software dedicati al concordato che elaborino i “big data” in maniera corretta e coerente.
Ciò premesso, i vantaggi sono corposi e consistono anzitutto nell’applicazione del pacchetto premiale ISA, anche in assenza dei punteggi minimi. Si tratta dell’esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, dal regime delle società non operative, dal visto di conformità e dalla garanzia, fino a determinati importi, per la compensazione e per i rimborsi IVA (di particolare interesse il risparmio dei costi per il settore edilizio che spesso si trova a dover smaltire ingenti crediti IVA), e della riduzione dei termini di accertamento. Inoltre, i periodi d’imposta oggetto di concordato non possono essere accertati. In sintesi, tutti effetti che vanno nella direzione di una maggior certezza nei rapporti tra fisco e contribuente che incentivi il secondo all'adempimento spontaneo (c.d. teoria della “spinta gentile”).
Pensando poi al comparto edilizio, l’elaborazione dei dati via software potrebbe, in potenza, intercettare con efficacia le molte variabili macroeconomiche da cui esso è influenzato (fluttuazioni dei tassi di interesse, andamento del PIL e altre).


Si parla di utilizzo, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di una banca dati digitale per la formulazione della proposta al contribuente. L’utilizzo di questo strumento potrebbe inficiare il contraddittorio tra le parti?
Premettendo che l’Agenzia incrocerà più gruppi di dati (inviati dal contribuente, già nella propria disponibilità e nella disponibilità di altri Enti), la risposta a nostro avviso è negativa se si contestualizza la funzione del contraddittorio. Esso, al pari dell’elaborazione automatizzata dei “big data”, non è il fine bensì il mezzo per perseguire un obiettivo che, nel caso del concordato, è la maggiore certezza nei rapporti tra fisco e contribuente, come già ricordato. Con il concordato, il legislatore delegato ha deciso di puntare tutto sull’elaborazione automatizzata dei dati la quale, se correttamente messa a punto, ha pari dignità rispetto al contraddittorio.
Allo scopo indicato contribuirà la possibilità di “estrarre” preventivamente via software (rectius, via upgrade dei software ISA già esistenti) la proposta di reddito biennale, ciò consentendo di conoscere in anticipo le regole del gioco ed effettuare una scelta ponderata.


Quali sono i principali vantaggi dell’adempimento collaborativo (“AC”)? Può favorire il rapporto tra contribuente e fisco? Quali sono gli aspetti più significativi?
Va detto che lo scopo dell’AC è il medesimo del concordato. Tuttavia, il legislatore ha scelto di perseguirlo tramite l’instaurazione di un contraddittorio rafforzato, preventivo e costante tra le parti.
Tale scelta è resa palese con il requisito oggettivo di accesso: il possesso di un sistema interno, certificato da un professionista, di controllo e gestione del rischio fiscale la cui adeguatezza, sia in sede di costruzione sia in sede di aggiornamento successivo, va sottoposta al vaglio preventivo, via contraddittorio, dell’Agenzia delle Entrate (il c.d. tax control framework – “TCF”). Ulteriore requisito di accesso è la presenza di una soglia minima di fatturato minimo che dal 2028 si attesterà a euro 100 milioni.
Sul fronte dei benefici, è prevista la riduzione di due anni dei termini di accertamento, l’esclusione da garanzia, con correlata riduzione dei costi, per i rimborsi di imposte dirette e indirette (si pensi al già citato tema dei rimborsi dei crediti IVA tipici del comparto dell’edilizia), nonché la c.d. la penalty protection cioè la riduzione, fino a zero, delle sanzioni amministrative e l’esclusione del reato di infedele dichiarazione, relativi a violazioni collegate a rischi fiscali mappati nel TCF.
Ancora, l’iscrizione in un elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate: nei fatti, l’etichetta di “buon contribuente”. Ciò è particolarmente interessante, sotto il profilo reputazionale, per il settore edilizio che troppo spesso viene erroneamente tacciato di essere mosso dal puro intento speculativo. Senza dimenticare, sempre con riguardo allo standing, che la gestione del rischio fiscale è oggetto del terzo pilastro (Governance), della disciplina ESG (lo standard GRI 207 in materia ne è un esempio).
Da ultimo, si ricorda che è possibile accedere sin dal 2024 ad un regime opzionale biennale di TCF, con alcuni interessanti benefici in termini di penalty protection, anche in mancanza dei requisiti dimensionali previsti per l’accesso all’adempimento collaborativo. Esso può essere un utilissimo banco di prova per tutte quelle imprese del settore che prevedono, nei prossimi anni, di raggiungere i requisiti dimensionali per l’accesso all’AC e ai suoi più ampi benefici.



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