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FISCALITÀ

NUOVO MODELLO DICHIARAZIONE IMU

A partire dal periodo d’imposta 2022, i “beni merce” delle imprese di costruzioni, ovvero i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (cd. “magazzino”) sono esenti dall’IMU.

Si tratta dei fabbricati di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, e non locati, finché permane tale condizione. Rientrano in tale definizione anche i fabbricati acquistati dall’impresa, ed oggetto di interventi di incisivo recupero. Si ricorda che l’esclusione dall’imposta si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le “Rimanenze” e, quindi, destinato alla vendita e non locato.

Sono, invece, soggetti ad IMU le altre tipologie di immobili delle imprese edili (ad es. fabbricati strumentali, aree edificabili, fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione).

Al ricorrere delle condizioni previste, per beneficiare dell’esenzione le imprese operanti nel settore delle costruzioni hanno comunque l’onere di presentare la dichiarazione IMU, in tal modo attestando il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al regime di favore.

Per quanto riguarda le modalità pratiche di compilazione del nuovo modello, approvato recentemente con il Decreto Ministeriale 24 aprile 2024, ai fini dell’individuazione dell’immobile, nella casella n. 1 del modello, denominata “Caratteristiche”, deve esser utilizzato il codice n. 7 “Beni merce” e va poi barrata la casella n. 15 denominata “Esenzioni”.

In via ordinaria, la dichiarazione IMU deve essere presentata, in forma cartacea o in via telematica mediante i canali Fisconline/Entratel, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fii della determinazione dell’imposta e vale anche per gli anni successivi in assenza di modiche che comportino un diverso ammontare dell’IMU dovuta.

Pertanto, con riferimento all’esenzione dall’imposta per il 2023, entro il prossimo 30 giugno 2024 la dichiarazione deve essere presentata per gli immobili “merce” delle imprese di costruzioni che risultano destinati alla vendita e non locati. In particolare, riguarderà gli immobili: - costruiti, con fine lavori nel corso del 2023, e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (o assegnazione) e non locati; - acquistati dall’impresa e ristrutturati, con fine lavori nel corso del 2023, prima della loro vendita, e non locati.

 

Raffaella Scurati – Assimpredil Ance

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