CONGRUITA' DELLA MANODOPERA IN EDILIZIA: PUBBLICATA UNA NUOVA INTEGRAZIONE ALLE FAQ
La CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili) ha pubblicato una nuova integrazione alle FAQ tecnico/operative in tema di congruità della manodopera con le quali è stato chiarito che:
- ferma restando l’indicazione del valore complessivo dell’opera, ai fini della verifica di congruità della manodopera nell’importo dei lavori edili va ricompresa anche l’eventuale quota di utile/margine conseguito dal General Contractor;
- l’attività di produzione o fornitura e posa in opera o la sola posa in opera di cancelli, ringhiere e grondaie effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, non sarà soggetta all’applicazione dell’istituto della congruità; - per ogni denuncia mensile è consentita una sola riapertura per la modifica dei dati delle presenze;
- in caso di lavori accessorieseguiti nell’ambito di appalti dove l’attività prevalente è diversa da quella edile (es. piccole tracce per l’installazione di impianti in civili abitazioni), tali lavori possono essere svolti dagli esecutori dei lavori principali e pertanto non sono soggetti alla verifica di congruità.