SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI VERIFICA TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'EVR 2024
Assimpredil Ance e le Organizzazioni sindacali hanno concluso, in data 12 marzo u.s., l’accordo di verifica dei parametri territoriali, necessario per la determinazione dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) per l’anno in corso.
L’accordo attesta l’andamento positivo di tutti i quattro parametri territoriali nel raffronto dei due trienni di riferimento (2020/2021/2022 e 2021/2022/2023). Segnaliamo che, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del vigente contratto collettivo provinciale, i valori economici dell’EVR 2024 risultano superiori a quelli relativi all’anno 2023 in quanto la misura intera del 4% è calcolata tenendo conto dei minimi tabellari in vigore alla data del 31 dicembre 2023 e non più alla data del 1° luglio 2018.
Per l’anno 2024 l’EVR è sempre dovuto in quote mensili nella misura intera stabilita a livello territoriale qualora, a seguito di verifica aziendale, sia risultato positivo l’andamento dei seguenti due parametri valutato nel confronto tra i medesimi trienni validi per la verifica territoriale:
- ore denunciate alla Cassa Edile o alle Casse Edili al netto delle ore di cassa integrazione guadagni (dato che la Cassa Edile Milano, Lodi, Monza e Brianza metterà a disposizione delle imprese con le stesse modalità dell’anno scorso);
- volume di affari IVA come rilevabile dalle dichiarazioni annuali.
Qualora, invece, l’andamento di entrambi gli anzidetti parametri risulti negativo, l’impresa non sarà tenuta alla corresponsione dell’EVR 2024, mentre se l’andamento negativo riguarderà solo uno dei due, l’impresa dovrà riconoscere l’EVR 2024 in misura ridotta (65% della misura intera).
Le imprese che, all’esito della verifica aziendale, abbiano accertato l’andamento negativo di entrambi o di uno dei parametri, ai fini dell’esonero totale o parziale dall’erogazione dell’EVR, sono obbligate ad inviare, quanto prima e comunque entro e non oltre il 30 ottobre 2024, ad Assimpredil Ance ed alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, una specifica autodichiarazione unitamente alla relativa documentazione probatoria.
L’impresa è comunque tenuta ad erogare l’EVR nella misura intera fintanto che non abbia presentato la predetta autodichiarazione e l’eventuale conguaglio dell’EVR sarà effettuato a consuntivo, nel mese di dicembre.
Il mancato rispetto della predetta procedura nonché la mancata partecipazione all’eventuale confronto richiesto dalle Organizzazioni sindacali in merito ai presupposti indicati dall’azienda, comporta l’obbligo di erogare l’EVR 2024 in misura piena.
Come avvenuto l’anno scorso, anche all’EVR 2024, se dovuto, è applicabile l’imposta sostitutiva pari al 5% sempreché siano rispettati tutti gli altri limiti legali per godere della tassazione ridotta.