Visita il Sito Web »
FISCALITÀ

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER I GIOVANI UNDER 36


A seguito della conversione in legge del Decreto Milleproroghe è ancora possibile fruire dell’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale anche per gli atti stipulati entro il 31 dicembre 2024 a condizione però che il rogito sia stato preceduto da un contratto preliminare registrato entro la fine dell’anno 2023.

Gli incentivi per gli under 36 riconoscono, infatti, ai soggetti che non hanno compiuto 36 anni di età nell’anno del rogito e con un ISEE inferiore a 40.000 euro annui, di fruire per gli acquisti, a titolo oneroso, della proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione dell’immobile “non di lusso” da destinare a “prima casa”, dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti soggetti ad imposta di registro, o di un credito di imposta pari all’IVA applicata al prezzo per gli atti soggetti ad IVA.

La normativa di riferimento prescrive espressamente che le citate agevolazioni si applicano: agli atti “stipulati” nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL “Sostegni-bis”) ed il 31 dicembre 2023.

Detta formulazione ha ingenerato diversi dubbi interpretativi, pertanto il legislatore è intervenuto con la recente conversione in Legge del cd. “Decreto Milleproroghe” (DL n. 215/2023)   per chiarire che le agevolazioni si applicano anche nei casi in cui entro il termine del 31 dicembre 2023 sia stato sottoscritto il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione ove la stipula del contratto definitivo di vendita, in esecuzione del preliminare, sia realizzata entro il 31 dicembre del 2024.

In questo modo il “Decreto Milleproroghe” ha prorogato, di fatto, il beneficio non a tutti i contratti definitivi stipulati entro il 2024 ma solo a quelli per i quali sia stato registrato il preliminare entro l’originario termine del 31 dicembre 2023.

Per coloro che hanno stipulato l’atto di compravendita nel 2024 prima del 24 febbraio 2024 (data di entrata in vigore della novella legislativa) pagando le imposte in via “ordinaria” è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari alle imposte corrisposte in eccesso.

Per i trasferimenti non soggetti ad Iva l’agevolazione si applica con riferimento all’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Tali imposte, pertanto, non vengono riscosse dal notaio.

Nel caso in cui l’atto di acquisto sia imponibile ai fini IVA non è possibile beneficiare dell’esenzione dell’imposta, quindi, in tale ipotesi, l’agevolazione fiscale consiste in un credito d’imposta, che può essere:

- considerato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

-  utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato;

- utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo 6928 (istituito con la risoluzione n. 62/E/2021).

Raffaella Scurati e Anna Giacomoni – Assimpredil Ance

Leggi le altre notizie »