Con il recente Decreto-Legge 113/2024 è prevista l’erogazione da parte dei sostituti di imposta in favore dei lavoratori dipendenti, individuati sulla base di specifici criteri, un’indennità di importo pari ad euro 100, c.d. “Bonus Natale”.
In particolare, per poter beneficiare di tale Bonus, è necessario che i dipendenti siano in possesso, congiuntamente, delle seguenti condizioni: avere percepito nell’anno di imposta 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico; avere un’importa lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di importo superiore a quello della detrazione spettante per reddito di lavoro dipendente.
Il Bonus, dunque, compete in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, a prescindere dalla circostanza che il lavoratore sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga ad un nucleo familiare monogenitoriale.
Al contrario non ha diritto a ricevere l’indennità il lavoratore coniugato o convivente con il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente che sia beneficiario dello stesso bonus. Pertanto, in presenza di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta ad uno solo di essi ove siano coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, oppure conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della Legge n. 76/2016. Per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica.
Il Bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e viene riproporzionata nel quantum in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno di imposta 2024.
Il sostituto di imposta riconosce la somma dovuta, con la tredicesima mensilità, su richiesta del lavoratore dipendente. Al riguardo, considerate le caratteristiche della contrattazione collettiva, il riconoscimento del Bonus a favore degli operai aventi titolo, è di competenza esclusivamente dei datori di lavoro non potendo interessare la Cassa Edile che, viceversa, eroga la gratifica natalizia come da disposizioni contrattuali.
Il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto di imposta, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame, specificando il codice fiscale del figlio a carico e dell’altro genitore se presente.
Se nel corso del periodo dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
Le somme corrisposte sono recuperate dai sostituti di imposta sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.