Il prossimo 16 dicembre scade il termine per il pagamento della rata di saldo dell’IMU per il 2024. Il tributo locale va, infatti, corrisposto in due rate: la prima, a titolo di acconto, scaduta il 17 giugno 2024, la seconda, da versare entro il 16 dicembre 2024, a saldo di quanto ancora dovuto per l’anno 2024 (al netto degli importi già versati con la prima rata), applicando le aliquote deliberate per l’anno in corso, ossia per il 2024.
Le tipologie di immobili delle imprese edili soggette ad IMU sono, a titolo esemplificativo, fabbricati strumentali, aree edificabili, fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione.
In relazione ad essi, l’IMU si applica con l’aliquota di base, fissata all’8,6 per mille, con facoltà dei Comuni di azzeramento o innalzamento fino al 10,6 per mille.
Si ricorda che, a partire dal periodo d’imposta 2022, i “beni merce” delle imprese di costruzioni, ovvero i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (cd. “magazzino”) sono esenti dall’IMU.
Si tratta dei fabbricati di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, e non locati, finché permane tale condizione. Rientrano in tale definizione anche i fabbricati acquistati dall’impresa, ed oggetto di interventi di incisivo recupero. Si ricorda che l’esclusione da IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le “Rimanenze” e, quindi, destinato alla vendita e non locato.
In relazione a tali beni, la (diversa) scadenza da ricordare è quella del prossimo 30 giugno 2025: per beneficiare dell’esenzione IMU nel 2024; infatti, le imprese operanti nel settore delle costruzioni hanno l’onere di presentare entro tale data la dichiarazione IMU ove dovranno attestare il possesso dei requisiti richiesti per l’esenzione, a pena di decadenza dalla stessa.
Venendo alle modalità pratiche di compilazione, nel Modello, ai fini dell’individuazione dell’immobile, nella casella 1 - “Caratteristiche” deve essere utilizzato il Codice n.7 - “Beni merce”, e va barrata la casella n.15 - “Esenzioni”.