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AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

RENTRI: novità e aggiornamenti

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è lo strumento digitale, individuato e gestito direttamente dal MASE con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, per assolvere agli obblighi di tracciabilità dei rifiuti previsti dal D.Lgs. 152/06 e legati principalmente alla compilazione e alla tenuta dei formulari identificativi dei rifiuti e dei registri di carico-scarico rifiuti.

Fino ad oggi sia il FIR che il registro di carico e scarico sono compilati in forma cartacea e conservati presso l’impresa. Con la nuova tracciabilità tutta questa documentazione diventa digitale: i dati del FIR e del registro continuano ad essere conservati presso l’impresa e inoltre vengono trasmessi al RENTRI.

RENTRI è riservato alle imprese, agli enti ed altri soggetti obbligati all’iscrizione e a coloro che intendano volontariamente aderirvi. Le imprese edili che producono in cantiere rifiuti speciali non pericolosi non sono tenute ad iscriversi al RENTRI mentre l’obbligo scatta nel caso di produzione di rifiuti pericolosi. Il MASE, con una recente nota di chiarimento, ha confermato che, nel caso di cantieri edili nei quali sono prodotti rifiuti pericolosi, bisogna procedere all’iscrizione della sede legale e non del singolo cantiere, annotando sul relativo registro di carico e  scarico la produzione del rifiuto come “rifiuto prodotto fuori dall’unità locale” e per la successiva  movimentazione, riportando sul FIR il “luogo di produzione se diverso dall’unità locale”, a meno che non si tratti di un cantiere “stabile”, ad esempio dotato di un ufficio amministrativo.

Il Ministero ha quindi condiviso l’impostazione più volte ribadita dal sistema ANCE, secondo la quale, salvo casi particolari, la definizione di cantiere non risulta perfettamente sovrapponibile, e dunque coincidente, con quella di unità locali.

Inoltre, con il DM n. 59/2023, istitutivo del RENTRI, sono stati introdotti anche i nuovi modelli di FIR e registro di carico scarico che tutti, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, dovranno utilizzare a partire dal 13 febbraio 2025. Da tale data, i cosiddetti “vecchi modelli”, ossia quelli definiti dal D.M. 148/1998 non potranno essere impiegati, anche se già vidimati.

Attraverso un comunicato pubblicato sul sito web del RENTRI il 13 settembre scorso, il MASE ha reso noto che, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, è stata anticipata al 4 novembre la data in cui sarà possibile stampare dal portale RENTRI il format di Registro di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio.

Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

Per quanto riguarda, invece, la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.

Per approfondimenti: https://www.rentri.gov.it/

Autori: Ada Norma e Alessandra Zanni

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