LEX SPECIALIS AMBIGUA: IL NUOVO CODICE OFFRE UNA CHIAVE DI LETTURA
Il nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. n. 36/2023) introduce una chiara gerarchia tra i documenti di gara, sancita dall’art. 82, che stabilisce che, in caso di conflitti o contraddizioni tra le disposizioni contenute nei vari atti, prevalgano quelle indicate nel bando o nell’avviso di gara. Questa innovazione normativa formalizza un principio già riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, che attribuisce al bando il ruolo di lex specialis, non modificabile dalle specifiche successive della lettera di invito o del capitolato tecnico.
La recente sentenza del TAR Sicilia n. 2928 del 2024 ha applicato questa norma per risolvere una controversia relativa all’esclusione di un operatore economico da una procedura negoziata. Nel caso in questione, l’operatore era stato escluso per non aver indicato i costi della manodopera, obbligo previsto solo nel capitolato tecnico, che descriveva il contratto come “fornitura chiavi in mano”. Tuttavia, la lettera d’invito, parte integrante dei documenti di gara, qualificava l’appalto come “mera fornitura”, esentando quindi l’operatore da tale adempimento.
Il TAR ha rilevato che, secondo l’art. 82, in caso di conflitto tra le disposizioni della lettera d’invito e quelle del capitolato tecnico, è la prima a prevalere. Tale interpretazione rafforza la coerenza e la trasparenza nelle procedure di appalto, confermando che il bando o l’avviso di gara rappresentano il punto di riferimento centrale e gerarchicamente superiore per tutti gli atti di gara successivi. La sentenza ha quindi annullato l’esclusione e il contratto stipulato con altro operatore, ordinando il subentro dell’impresa ricorrente.
Questa disposizione del nuovo Codice degli Appalti rappresenta una garanzia per gli operatori economici, che possono contare su criteri chiari e trasparenti nelle procedure di aggiudicazione, riducendo così i rischi di esclusioni illegittime e le conseguenti controversie legali.