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PRESIDENZA

Care colleghe, cari colleghi

come noto dal 1° ottobre 2024 è in vigore la patente a crediti, obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (sia privati che pubblici), se non esonerati per legge.

La patente è stata introdotta per aumentare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro, ma più di qualche perplessità permane riguardo all’efficacia di questo strumento per raggiungere invece una effettiva ed auspicata qualificazione degli operatori.

Resta confermata l’esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, nonché le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Come ogni novità normativa che determina un grande impatto operativo, riteniamo e ci aspettiamo che la fase di avvio possa comportare un pò di affanno e di preoccupazione vista l’ampia platea dei soggetti interessati che comprende non esclusivamente le imprese edili in senso stretto, ma tutti i soggetti che operano “fisicamente” all’interno del cantiere e che partecipano effettivamente alla sua esecuzione. Rispetto a tale preoccupazione, è stato fortunatamente previsto  dal 1° ottobre al 31 ottobre un periodo transitorio dove è possibile lavorare nei cantieri presentando un'autocertificazione sostitutiva via PEC all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ma sapendo che a partire poi dal 1° novembre non sarà più possibile operare in cantiere in forza della sola trasmissione della PEC anzidetta. Occorrerà essere in possesso della patente a crediti rilasciata in formato digitale, che pertanto andrà necessariamente richiesta entro il 31 ottobre.

Per il rilascio della patente sono tre i requisiti richiesti a tutti:
- possesso dell’iscrizione alla Camera di commercio
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Dlgs. n. 81/2008
- possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

Nei casi previsti dalla normativa è richiesto anche il Documento di valutazione dei rischi, la certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente; l’avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Si parte con 30 crediti di base e si può arrivare al massimo di 100 crediti, ma solo dopo 40 anni, e in determinate condizioni. Per operare nei cantieri non si può scendere al di sotto dei 15 crediti. Ai 30 crediti di base si aggiungono fino a ulteriori 10 crediti, in base alla data di iscrizione alla Camera di commercio (fino a 5 anni di anzianità nessun credito, 3 crediti da 5 a 10 anni, 5 crediti da 11 a 15 anni, 8 crediti da 16 a 20 anni, 10 crediti oltre 20 anni). Viene poi aggiunto un credito per ogni biennio di attività senza violazioni, fino ad un massimo di 20. Si possono, inoltre, attribuire 40 crediti ulteriori: per attività, investimenti, formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Qualora il richiedente all’atto della domanda sia già in possesso dei crediti addizionali (es. anzianità attività aziendale) gli stessi saranno attribuiti con retroattivamente.

Ci tengo ad evidenziare come sia stato importante il ruolo delle Associazioni in merito a questi aspetti di regolamentazione del punteggio e di riconoscimento dei crediti aggiuntivi a favore delle imprese storiche, meritevoli per gli investimenti in sicurezza e che collaborano per migliorare ed incrementare i propri livelli di sicurezza aziendale, avvalendosi del nostro sistema bilaterale più volte riconosciuto dal Legislatore.

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi nei casi indicati dal D.Lgs. n. 81/2008.

Ad esempio, verranno decurtati 10 crediti in caso di malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa o 20 crediti in caso di infortunio mortale in entrambi i casi derivanti dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Chi opera nei cantieri edili senza il possesso della patente a crediti rischia sanzioni per almeno 6 mila euro. Sanzioni sono previste anche per il committente in caso di mancata verifica.

La nostra Associazione ritiene essenziale la qualificazione delle imprese, la tutela delle imprese regolari e virtuose nonché la massima garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro: secondo il governo questi sono gli scopi della patente a crediti e, pertanto, auspichiamo che questa novità legislativa, da tempo in discussione e sinora mai attuata, possa trasformarsi in un valido strumento di legge per supportare le imprese che tutti i giorni operano nel pieno rispetto di tutti gli adempimenti e gli oneri in vigore.

Il potenziamento dei controlli mirati nei cantieri e la qualificazione delle imprese attraverso l’abilitazione all’accesso alla professione, ad oggi ancora inesistente per gli edili, paiono comunque elementi imprescindibili anche per rafforzare la sicurezza nei cantieri, a prescindere dalla patente a crediti.

Gli attesi chiarimenti interpretativi legati ai meccanismi di rilascio e mantenimento della patente da più parte richiesti, saranno tempestivamente comunicati dagli uffici della nostra Associazione, che restano, come sempre, a disposizione.

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