Sisma bonus acquisti: per la detrazione non è sufficiente la stipula del contratto preliminare
Per la corretta fruizione della detrazione spettante agli acquirenti di immobili antisismici è necessario aver stipulato, entro il termine di vigenza dell’agevolazione, il contratto definitivo di compravendita, non essendo sufficiente, a tale data, aver sottoscritto il semplice contratto preliminare.
Questo è quanto precisato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 30723 dello scorso 26 luglio con la quale è stato convalidato il sequestro preventivo imposto nei confronti di un’impresa che aveva stipulato un contratto preliminare per la vendita di unità immobiliari, inserite in un fabbricato demolito e successivamente ricostruito, nel quale era stato previsto, come pagamento del corrispettivo, la cessione della detrazione fiscale spettante ai futuri acquirenti. L’impresa aveva ottenuto il credito, poi ceduto a terzi, senza che però la compravendita si fosse perfezionata.
Il sisma bonus acquisti, regolato dall’articolo 16, comma 1-septies del D.L. 63/2013, compete a coloro che acquistano unità immobiliari inserite in fabbricati demoliti e successivamente ricostruiti, in chiave antisismica, ceduti dall’impresa costruttrice entro 30 mesi dalla fine dei lavori e comunque entro il termine di vigenza dell’agevolazione, ad oggi fissato al 31 dicembre 2024.
Per accedere correttamente al beneficio, dunque, il fattore tempo è altamente decisivo.
Sul tema molti dubbi ruotano intorno alla necessità o meno di aver stipulato il rogito notarile di compravendita. È molto frequente, infatti, che le parti stipulino un contratto preliminare, ma nonostante detto contratto, il rogito non venga stipulato entro i termini previsti.
Tuttavia, poiché la disposizione normativa si riferisce alla nozione di “alienazione”, per usufruire della detrazione non è sufficiente aver sottoscritto, entro i termini previsti, un contratto preliminare di compravendita in quanto il contratto preliminare non produce gli effetti del trasferimento del diritto di proprietà, che si perfeziona solo con il rogito notarile, ma solo di impegnare le parti alla stipula di un successivo contratto definitivo.