CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA: NOVITÀ IN ARRIVO
La Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa consente all’imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento dell’impresa con il supporto di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori e altri soggetti interessati.
È una procedura volontaria, dunque, è l’imprenditore stesso a presentare l’istanza tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalle Camere di Commercio.
La quinta edizione dell’Osservatorio semestrale sulla Composizione negoziata della crisi d’impresa (pubblicato a maggio 2024) a cura di Unioncamere, offre una rappresentazione dettagliata dell’evoluzione dell’istituto nei suoi primi due anni e mezzo di operatività e mostra una significativa crescita dell’utilizzo di questo strumento (al 15 maggio 2024, le istanze sono pari a 1.450 unità, vale a dire 413 in più rispetto a novembre 2023).
I dati presentati confermano, inoltre, che il maggior numero delle istanze proviene dalla regione Lombardia (il 23% del totale).
La Camera Arbitrale di Milano (dati I semestre 2024) conferma questa tendenza ed evidenzia come in un anno le domande di gestione delle crisi di imprese lombarde siano cresciute del 63% (con l’incremento è del 53,5% a livello nazionale). In Italia, infatti, un’istanza su quattro è di un’impresa lombarda e Milano, in particolare, concentra il 59,7% delle istanze lombarde.
Nel frattempo, lo Schema di D.Lgs. correttivo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - che contiene alcune modifiche normative volte a superare alcune delle difficoltà riscontrate in questi primi anni di applicazione - sta proseguendo il suo iter parlamentare.
In attesa della sua approvazione definitiva evidenziamo alcune novità che recepiscono delle richieste di modifica avanzate proprio da ANCE.
In particolare, viene introdotta espressamente la transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi, ancorché, per ora, limitata alle sole imposte gestite dall’Agenzia delle Entrate e con l’esclusione da questa possibilità dei tributi locali (ad es. IMU) e dei “tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea” (ad esempio IVA).
Inoltre, viene previsto che il “test pratico per la ragionevole perseguibilità del risanamento” venga inserito, a libero accesso delle imprese, nei siti internet del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. Ad oggi, invece, il citato “test pratico” è riservato unicamente alle imprese che si trovano già nella fase delle trattative collegate alla composizione negoziata della crisi d’impresa, ed è escluso per le altre, come ausilio di autovalutazione della propria situazione economico patrimoniale in chiave anticrisi.
Tra le ulteriori novità d’interesse per il settore delle costruzioni, che potrebbero però subire modifiche prima della sua definitiva approvazione, si segnalano, in sintesi:
- la previsione che i segnali di allerta diventino rilevanti anche “prima dell’emersione della crisi o dell’insolvenza”, al fine di migliorare le prospettive di rilevazione tempestiva della crisi d’impresa;
- l’estensione anche al revisore legale dell’obbligo di segnalazione della crisi all’organo amministrativo;
- l’attenuazione o esclusione della responsabilità degli amministratori e dei soggetti tenuti alla segnalazione (organo di controllo e revisore legale) in presenza di segnalazione entro 60 giorni dalla effettiva conoscenza della situazione di crisi;
- l’estensione del dovere di condotta secondo buona fede, a tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi (non solo i creditori);
- l’introduzione di una nuova regola per le banche e gli intermediari finanziari: la conoscenza dell’accesso del debitore alla composizione negoziata non è di per sé una causa di sospensione delle linee di credito concesse e di riclassificazione del credito.