Visita il Sito Web »
FISCALITÀ

CRISI DI IMPRESA - VARIAZIONI IVA

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, con un documento di ricerca pubblicato lo scorso mese di maggio, hanno fornito un quadro completo e aggiornato della disciplina delle variazioni in diminuzione dell’Iva nelle procedure concorsuali alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 73/2021.

In linea generale, a seguito dell’emissione e registrazione di una fattura può accadere che si renda necessario apportare una rettifica in riduzione dell’imponibile e della relativa imposta. Tra le ipotesi che possono legittimare l’emissione di una nota di variazione Iva in diminuzione, sono comprese quelle relative al mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo da parte del cessionario o committente soggetto a procedure concorsuali.

Al riguardo, l’articolo 18 del D.L. 73/2021, come accennato, ha introdotto significative modifiche alla disciplina con riferimento, in particolare, all’individuazione del momento a partire dal quale si riconosce al creditore il diritto di procedere alla variazione in diminuzione ai fini del recupero dell’Iva versata all’Erario ma non incassata.

La disciplina pre-riforma, applicabile alle procedure concorsuali aperte prima del 26 maggio 2021, prevede che, nel caso in cui il debitore sia soggetto a una di tali procedure, il creditore non possa emettere la nota di rettifica in diminuzione dell’Iva prima che la procedura si sia conclusa infruttuosamente.

La riforma ha invece sostanzialmente anticipato il termine per il recupero, da parte del cedente o prestatore, dell’Iva non pagata dal cessionario o committente sottoposto ad uno degli istituti di cui al Codice della Cristi di impresa e dell’insolvenza. Seppur solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate a partire dal 26 maggio 2021, il creditore potrà infatti procedere alla variazione in diminuzione sin da momento di apertura della procedura concorsuale senza dover attendere l’esito infruttuoso della stessa.

La possibilità di operare la variazione in diminuzione Iva è riconosciuta anche in relazione all’istituto della “composizione negoziata della crisi” per il quale il momento rilevante per procedere alla variazione è rappresentato dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o accordi che concludono la “composizione negoziata”.

Si ricorda in ogni caso che la variazione in diminuzione non è limitata solo all’Iva dovendo ricomprendere anche l’imponibile rappresentato, in sostanza, dal corrispettivo non incassato dal cedente o prestatore.


Raffaella Scurati e Anna Giacomoni – Assimpredil Ance
 

Leggi le altre notizie »