Visita il Sito Web »
FISCALITÀ

CREDITO D'IMPOSTA 4.0: IN CASO DI ACQUISTO DEL BENE DOPO IL NOLEGGIO NON SPETTA IL BENEFICIO

L’Agenzia delle Entrate con una recente risposta (interpello n. 109 del 21 maggio 2024) chiarisce che nel caso in cui un soggetto utilizzi un bene in base a un contratto di noleggio non può fruire del credito d’imposta 4.0, in caso di successivo acquisto dello stesso bene.

In linea generale la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 riconosce il beneficio alle imprese che “effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”.

In relazione al concetto di “nuovo”, l’Agenzia delle Entrate richiama i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/2021 e con la precedente circolare n. 4/2017, emanata in relazione alla disciplina dell’iper-ammortamento, le cui indicazioni sono state estese anche alla disciplina agevolativa in questione.

Il requisito della novità deve ritenersi carente laddove il bene acquistato sia stato a qualunque titolo già utilizzato.

Così, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate rileva che non può riconoscersi il credito d’imposta per l’acquisto di un bene strumentale da parte della società istante, in quanto la stessa aveva già utilizzato tale bene precedentemente all’acquisto, in base a un contratto di noleggio.

Si tratta, infatti, di fattispecie diversa da quella in cui il bene – prima dell’acquisto - sia stato oggetto di comodato d’uso gratuito di breve durata, che non fa venir meno il requisito della novità. Se, da una parte, il periodo del comodato può essere assimilato a un periodo di prova, a esito del quale si può optare per l’acquisto del bene, senza interruzione del suo utilizzo, dall’altra, il contratto di noleggio concluso dall’istante, oltre ad essersi protratto per un arco temporale non breve (18 mesi), non contemplava la facoltà di riscatto finale del bene.

L’Amministrazione finanziaria fornisce, inoltre, anche una precisazione sotto il profilo soggettivo: i beneficiari dell'agevolazione sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario). Viene chiarito, invece, che sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio.  Al più, in tali casi, beneficiario dell’agevolazione potrà essere l'impresa che effettua la locazione operativa o il noleggio: è quest’ultima, infatti, che investe in beni strumentali materiali che utilizza direttamente per lo svolgimento della sua attività di prestazione di servizi di noleggio.


Raffaella Scurati e Anna Giacomoni – Assimpredil Ance

Leggi le altre notizie »