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BONUS

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE - NOVITÀ DAL 2024

Il decreto-legge n. 212/2023 (c.d. “Decreto bonus edilizi”), di fine anno, in corso di conversione in legge, ha modificato il regime del c.d. “bonus barriere architettoniche”, introdotto dal 2022, limitandone l’ambito dei lavori ammessi al beneficio fiscale, introducendo un obbligo di asseverazione dei requisiti da parte di un tecnico abilitato e riformulando la possibilità per il contribuente di optare per la cessione del credito/sconto in fattura.

In particolare, l’agevolazione, pari al 75% è una detrazione fiscale da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi eseguiti, su edifici già esistenti, finalizzati al superamento/eliminazione delle barriere architettoniche.

A partire dalle spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione compete per le sole spese aventi ad oggetto scale, rampe, installazione di ascensori, servoscale e piattaforme elevatrici i cui requisiti, previsti dal Decreto Ministeriale n. 236/1986, dovranno risultare da un’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato. Escono pertanto dall’ambito di applicazione del bonus, nella misura del 75%, le spese relative alla sostituzione degli infissi, pavimenti, servizi igienici, nonché le spese per interventi di automazione degli impianti (porte automatiche, tapparelle, saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche), nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, le spese riferite allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Inoltre, sempre a decorrere dal 30 dicembre 2023 non è più ammessa per il contribuente la possibilità di optare per la cessione del credito/sconto in fattura, fatta eccezione per le spese sostenute per interventi eseguiti su parti comuni di condomini a prevalente destinazione abitativa o da persone fisiche in relazione ad interventi su edifici unifamiliari/unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che lo stesso abbia un reddito di riferimento non superiore ad euro 15.000 o nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità.

L’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura rimane ammessa anche per gli interventi per i quali risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo entro il 30 dicembre 2023 o se in edilizia libera, sempre prima di tale data, siano già iniziati i lavori o sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Il pagamento delle spese dovrà avvenire con apposito bonifico bancario o postale c.d. “parlante” dal quale risultino la causale di versamento (ossia la normativa di riferimento), il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed i dati fiscali dell’impresa/fornitore in modo tale che la banca o posta possano operare la relativa ritenuta d’acconto.

Raffaella Scurati e Anna Giacomoni – Assimpredil Ance

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