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LAVORO

DECRETO FLUSSI 2023/2025 - ISTRUZIONI OPERATIVE


Con la Circolare interministeriale n. 5969/2023 ed i relativi allegati (in particolare si richiama l’allegato 4), sono state fornite le indicazioni per la precompilazione e l’invio delle domande allo Sportello Unico Immigrazione di nulla osta da parte dei datori di lavoro in attuazione del D.P.C.M. 27 settembre 2023, relativo alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso nel territorio dello Stato dei lavoratori non comunitari, stagionali e non stagionali, per il triennio 2023-2025.
Va premesso che i datori di lavoro di specifici comparti indicati nel D.P.C.M, tra cui le imprese del settore edile, che intendono assumere una persona non comunitaria e residente all'estero, devono preventivamente verificare l’eventuale disponibilità di lavoratori con il profilo professionale richiesto già presenti in Italia. Devono prima di tutto inoltrare via PEC al Centro per l'impiego competente una richiesta di personale, tramite un modulo appositamente predisposto dall’ANPAL, appena aggiornato.

La preventiva verifica di indisponibilità di personale già presente sul territorio nazionale si intende comunque espletata dal datore di lavoro, al verificarsi delle seguenti ipotesi alternative:
- assenza di riscontro da parte del Centro per l’impiego alla richiesta presentata, decorsi quindici giorni lavorativi;
- non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro ad esito negativo dell’attività di selezione del personale inviato dal Centro per l’impiego;
- mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro, al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

In queste ultime due ipotesi il datore di lavoro dovrà tempestivamente informare il Centro per l’impiego, distinguendo in particolare il caso di inidoneità conseguente al rifiuto della proposta contrattuale.
L’avvenuta preventiva verifica di indisponibilità dovrà essere quindi autocertificata dal datore di lavoro mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445), rilasciata secondo uno specifico fac-simile di cui all’allegato n. 4 alla circolare citata. Detta autocertificazione va allegata alla successiva domanda telematica di nulla osta al lavoro da inoltrare mediante accesso via SPID allo Sportello unico immigrazione.
Fino al 26 novembre 2023 sul portale dei servizi del Ministero dell’interno (Sportello Unico Immigrazione) è disponibile un applicativo per la mera precompilazione telematica delle varie tipologie di modelli di istanza di nulla osta.
Per le quote di flussi previste nel 2023, la trasmissione telematica delle istanze di nulla osta avverrà mediante detto portale, accessibile solo con identità SPID (o CIE), esclusivamente a decorrere dalle ore 9,00 del 2 ovvero del 4 dicembre 2023, a seconda dei diversi modelli di istanza di ingresso per lavoro subordinato non stagionale. Tutte le domande potranno essere presentate comunque fino al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote rimaste previste per l’anno 2023.
Le domande saranno trattate infatti sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione e, qualora l’istanza non rientrasse in quota, il datore di lavoro ne visualizzerà sul portale apposito avviso.
Il sistema informatico prevede infatti un meccanismo di prenotazione automatica in base alla graduatoria cronologica di invio delle domande, ma l’esito definitivo relativamente a lavoratori subordinati non stagionali, si avrà solo quando il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro, visibile sul già menzionato portale, e precisamente:
- all’acquisizione, entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza;
- ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi i 60 giorni previsti dal Testo Unico Immigrazione.

Per completezza,  si ricorda che per le domande inerenti le quote di flussi di ingresso disponibili per ciascuno dei successivi anni 2024 e 2025 si attendono ulteriori successive istruzioni operative; i termini di presentazione allo Sportello Unico Immigrazione delle relative richieste di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale  decorreranno  dalle ore 9,00 del 5 e del 7 febbraio di ciascun anno, in base ai diversi modelli di istanza, fino a concorrenza delle quote annuali previste e,  comunque, con termine ultimo al rispettivo 31 dicembre, ferma la descritta preventiva richiesta di personale al Centro per l’impiego competente.

Avv. Maria Luisa Corsi

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