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ADEMPIMENTI

TITOLARE EFFETTIVO - COMUNICAZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Entro l'11 dicembre 2023 deve essere effettuata al Registro delle Imprese, identificato come “Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo”, la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva delle società.
Dal 9 ottobre 2023, infatti, decorre il termine perentorio di 60 giorni entro cui i soggetti obbligati (imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini al trust) devono effettuare la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Conseguentemente, scadendo tale termine in un giorno festivo (venerdì 8 dicembre), la comunicazione deve essere trasmessa, al Registro delle Imprese, non oltre l’11 dicembre 2023.

L’obiettivo del Registro è quello di identificare il titolare effettivo di ogni rapporto societario, ovvero la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo.
Secondo il D.Lgs. n. 90/2017, attuativo della direttiva UE n. 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi, come persona fisica, la possiede o la controlla o ne è beneficiaria. L’identificazione certa di questa figura costituisce un tassello determinante per garantire la trasparenza delle attività d’impresa: è frequente, infatti, il riciclaggio di denaro da parte di imprese di copertura che, nascondendo il loro vero titolare, rendono difficile individuare il beneficiario degli introiti derivanti da attività illecite.

La comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente:
- dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);
- dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;
- dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.

L’adempimento si sostanzia nella compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo digitale TE (approvato con D.M. 12 aprile 2023), con successivo invio al registro delle imprese mediante Comunicazione Unica.
La comunicazione della titolarità effettiva non è soggetta ad imposta di bollo. È invece dovuto il diritto di segreteria pari a 30 euro, quale condizione di ricevibilità della pratica.

Raffaella Scurati e Anna Giacomoni – Assimpredil Ance

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