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LAVORO

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Il Ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti sulle novità introdotte dal D.L. n. 48/2023, c.d. “Decreto Lavoro”, in materia di contratti a tempo determinato.
Rimane confermato il limite massimo di durata pari a 24 mesi dei rapporti di lavoro a tempo determinato che possono intercorrere tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore e la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi presso la sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Per quanto riguarda le condizioni individuate dai contratti collettivi, queste possono continuare ad essere utilizzate per il periodo di vigenza dei CCNL.
Pertanto, le condizioni previste dall’art. 93 del nostro CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini continuano ad essere utilizzabili per tutto il periodo di vigenza del contratto stesso (30 giugno 2024).
Il datore di lavoro può, inoltre, fare ricorso al contratto a tempo determinato per ragioni sostitutive.

Per quanto riguarda la disciplina delle proroghe ed i rinnovi, il contratto a tempo determinato:
- può essere prorogato o rinnovato liberamente (cioè, senza l’utilizzo delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva) se, per l’effetto della proroga o del rinnovo, la durata complessiva del rapporto di lavoro tra le medesime parti non supera i 12 mesi di durata;
- può essere prorogato o rinnovato esclusivamente con l’utilizzo delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva se, per l’effetto della proroga o del rinnovo, la durata complessiva del rapporto di lavoro tra le medesime parti supera i 12 mesi di durata.

Resta fermo che il contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, per un massimo di 4 volte in 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti intercorsi e può essere rinnovato nel rispetto del periodo di c.d. stop&go, pari a 10 giorni di calendario, decorrenti dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi e 20 giorni per un contratto di durata superiore a 6 mesi.

Il mancato rispetto di tali termini comporta la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Ai sensi dell’art. 24 co 1-ter D.L. n. 48/2023 c.d. “Decreto Lavoro”, entrato in vigore il 4 luglio 2023, a decorrere dal 5 maggio 2023, i datori di lavoro, ferma restando la durata massima complessiva del rapporto di lavoro prevista dalla legge (24 mesi),  possono liberamente fare ricorso al contratto a tempo determinato per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi senza necessità di ricorrere alle specifiche condizioni previste dall’art. 19 co 1 D.lgs. n. 81/2015, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023.

Simona Butera – Assimpredil Ance

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