Requisito della congruità della manodopera sul valore dell’opera ai fini del rilascio del DURC regolare da parte della Cassa Edile - Incontri informativi

A partire dalla denuncia relativa al mese di luglio 2012, tutte le imprese avranno l’obbligo di denunciare mensilmente alla Cassa Edile le ore lavorate nei singoli cantieri.

17/apr/2012 ore 10:00 - 13:00

Suggerimento n. 97/23 dell'8 marzo 2012


Il c.c.n.l. 18 giugno 2008, al fine di contrastare il lavoro irregolare, con particolare riferimento ai fenomeni elusivi della normativa sul lavoro, ha introdotto l’obbligo per le Casse Edili di verificare, per i lavori pubblici e privati, la congruità dell’incidenza della manodopera denunciata sul valore dell’opera, sulla base di percentuali di incidenza fissate dall’articolo stesso.

L’impresa principale è tenuta a dichiarare alla Cassa Edile competente il valore dell’opera complessiva, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e affidatarie ed ogni impresa dovrà denunciare la relativa manodopera impiegata, affinché la Cassa Edile possa effettuare la valutazione di congruità al momento del saldo finale, nei lavori pubblici, ovvero al completamento dell’opera, nei lavori privati.

L’eventuale mancato raggiungimento della percentuale di incidenza prevista per la specifica categoria di attività edile dovrà essere giustificato dall’impresa principale tramite documentazione che comprovi l’esistenza di costi non registrati in Cassa Edile, quali, a titolo esemplificativo, quelli afferenti il personale non iscritto in Cassa Edile, la fatturazione di lavori eseguiti da prestatori autonomi, l’esistenza di noli a caldo, l’utilizzo di tecnologie avanzate, ecc..

Qualora non venga raggiunta la percentuale fissata e l’impresa non giustifichi l’incongruità, al fine dell’emanazione del DURC regolare dovrà essere versata la differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere tale percentuale.

L’entrata in vigore di tale disciplina è stata dapprima prevista al 1° gennaio 2010.

Peraltro, con accordo sottoscritto nel mese di ottobre 2010 le Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore edile hanno previsto:

- una sperimentazione facoltativa della verifica in parola per un periodo di 12 mesi decorrente dal 1° gennaio 2011, durante il quale le eventuali irregolarità relative alla congruità non avrebbero prodotto alcun effetto sulla regolarità del DURC;
- l’esclusione dalla verifica di congruità delle opere private il cui valore complessivo sia asseverato dal direttore lavori come inferiore ad € 70.000,00;
- il compito per la CNCE di monitorare l’andamento sul territorio nazionale della sperimentazione, al fine di individuare modalità adeguate all’applicazione del sistema della congruità da parte delle singole Casse Edili.

Alla fine dello scorso anno, in considerazione delle criticità emerse in fase di sperimentazione, le medesime parti sociali hanno infine deliberato di prorogare la sperimentazione per tutto l’anno 2012, nonché, ferma restando la procedura e i presupposti di applicabilità precedentemente fissati, di introdurre alcuni passaggi obbligatori per imprese e Casse Edili, consistenti, tra l’altro:

- nella necessità per le imprese di trasmettere alla Cassa Edile una denuncia integrativa o sostitutiva del Modulo Unico Telematico (MUT), qualora si rendessero indispensabili modifiche non formali della denuncia già inviata;
- nell’obbligo per le imprese, decorrente dal 1° luglio 2012, di compilare i campi del MUT (ovvero di altra applicazione eventualmente in uso) relativi alle indicazioni dei vari cantieri e delle ore lavorate dagli operai e dei periodi di lavoro effettuati dai lavoratori autonomi, pena l’irricevibilità della denuncia stessa e la segnalazione dell’impresa alla Banca dati Nazionale delle Imprese irregolari (BNI);
- nell’obbligo per le Casse Edili, a partire dal 1° ottobre 2012, di segnalare nei DURC per fine lavori il raggiungimento o non della congruità dell’incidenza della manodopera sul valore dell’opera.

Con la medesima delibera è stato altresì disposto che dal 1° gennaio 2013 la congruità sarà requisito imprescindibile per il rilascio del DURC regolare.

 

Fermo restando quanto sopra, segnaliamo che Assimpredil Ance è intervenuta nei confronti dell’ANCE per evidenziare la necessità di un intervento volto alla previsione di modalità operative della verifica di congruità che non comportino costi aggiuntivi per le imprese e per le Casse Edili e di un ulteriore proroga dell’entrata in vigore della disciplina, qualora la sperimentazione effettuata nel corso dell’anno evidenzi eccessive difficoltà o distorsioni applicative.

Nel riservarci, quindi, eventuali successive comunicazioni in merito, rendiamo noto di aver organizzato, in collaborazione con la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, incontri sul territorio per approfondire la tematica in oggetto.

Gli incontri si terranno secondo il seguente calendario.

DATA

ORARIO

LUOGO

martedì 17 aprile 2012 

dalle 10,00 alle 13,00

LEGNANO

Confindustria Alto Milanese

Via San Domenico, 1

mercoledì 18 aprile 2012 

dalle 10,00 alle 13,00

MONZA

Sede di Cassa Edile - Esem - CPT

Via Locarno, 3

venerdì 20 aprile 2012

dalle 10,00 alle 13,00

MILANO

Assimpredil Ance

Via San Maurilio, 21 

 


 

Allegato

Congruità della manodopera sul valore dell'opera - Scheda di partecipazione 

La normativa sulla congruità della manodopera sul valore dell'opera - Slide


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