Incontro - Nuova disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo

Il D.L. n. 69/2013 e la legge n. 71/2013 hanno fissato nuove disposizioni in materia di utilizzo di terre e rocce da scavo non contaminate e materiali di riporto. Per informare le imprese sulle nuove disposizioni è stato organizzato un incontro tecnico per martedì 23 luglio p.v. alle ore 10.30.

23/lug/2013 ore 10:30 - 13:00

Suggerimento n. 345/73 del 10 luglio 2013


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 148 del 13 marzo 2013 per informare le imprese associate che sono state modificate, per l’ennesima volta, le procedure per gli utilizzi delle terre e rocce da scavo non contaminate.

Assimpredil Ance ha ritenuto pertanto indispensabile organizzare subito un incontro a favore delle imprese associate per

martedì 23 luglio 2013 ore 10.30

presso la sede di Assimpredil Ance di Milano - in via S. Maurilio 21 – e in videoconferenza con la sede di Monza – in via A. G. Passerini 13 .

Gli interessati sono pregati di comunicare la propria partecipazione on line compilando il modulo sotto riportato o, in alternativa, mediante invio della scheda allegata. Relatore dell’incontro tecnico sarà il geom. Roberto Caporali.

Vi anticipiamo di seguito i punti più salienti della nuova disciplina introdotti dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (G.U. n. 114 del 21/06/13 suppl. ord. n. 50) e dalla legge 24 giugno 2013 n. 71 (G.U. n. 147 del 25/06/2013). 

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il legislatore, tramite il richiamato D.L. 69/2013, ha fortemente limitato il campo di applicazione del D.M. 161/2012 (Regolamento terre e rocce da scavo) solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione di impatto  ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Detta disposizione è stata altresì confermata dall’art. 8-bis comma 1 della citata legge n. 71/2013. 

Un’altra novità riguarda gli utilizzi di terre e rocce da scavo la cui produzione non superi i 6.000 m³ di materiale.

Per gli utilizzi di detti volumi, l’art. 8-bis comma 2 della citata legge n. 71/2013 dispone che, in deroga a quanto previsto dal D.M. 161/2012, si devono “nuovamente” osservare le procedure stabilite dall'art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. cioè il c.d. “vecchio” Piano Scavi pertanto, dal 21 giugno 2013, non si deve più predisporre il Piano di Utilizzo di cui al D.M. 161/2012.

Per la predisposizione del Piano Scavi le imprese possono chiamare gli Uffici (dr.ssa Alessandra Zanni, tel. 0288129579; e-mail a.zanni@assimpredilance.it) per ottenere la modulistica necessaria.

Vi ricordiamo che gli utilizzi in detto ambito potranno avvenire solo ed esclusivamente dopo l’approvazione del Piano Scavi da parte del Comune che ha rilasciato il titolo abilitativo edilizio, anche nel caso in cui l’opera sia soggetta a DIA o SCIA.

Tali disposizioni sono però temporanee in quanto promulgate in attesa dell’emanazione di una specifica disciplina  espressamente prevista da anni per la  semplificazione amministrativa degli utilizzi delle terre e rocce da scavo la cui produzione non superi i 6.000 m³ (ai sensi dell’art. 266 comma 7 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.). 

IMPORTANTE NOVITA’

TERRE E ROCCE DA SCAVO SUPERIORI A 6.000 m³ (NO AMBITO VIA/AIA)

A seguito dell’entrata in vigore dei due specifici provvedimenti rimane purtroppo scoperta da apposita regolamentazione procedurale l’utilizzo delle terre e rocce da scavo la cui produzione è superiore a 6.000 m³ e non provenga da ambito VIA/AIA.

Tuttavia in data 09 luglio 2013 il Sottosegretario alla Giustizia, on. Ferri, ha depositato le note dei Ministeri dell’Economia, della Difesa e dell’Ambiente, volte a chiarire alcuni aspetti del provvedimento D.L. n. 69/2013.

La nota del Ministero dell’Ambiente è specifica all’art. 41 del D.L. n. 69/2013 e, per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, ha confermato la compatibilità delle disposizioni del comma 2 dell’art. 41 del citato D.L. inerenti il nuovo ambito di applicazione del D.M. 161/2012 e nel contempo ha chiarito espressamente che le terre e rocce da scavo superiori a 6.000 m³ e non provenienti da ambito VIA/AIA devono essere gestite:

1.

come sottoprodotti, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., corrispondenti alle condizioni previste dalla direttiva 2008/98/CE (vedi allegato);

oppure

2.

come rifiuti, laddove tali condizioni non ricorrano. In tale ultimo caso si dovrà procedere, a cura dell'operatore interessato, al loro avvio a smaltimento o recupero secondo la normativa vigente in materia (accompagnare quindi i trasporti di detti rifiuti con il Formulario Identificativo Rifiuti – FIR). 

Riteniamo importante evidenziarvi che, come sopra indicato, gli utilizzi delle terre e rocce da scavo come “sottoprodotti” di cui al punto 1 sono attualmente privi di specifica regolamentazione procedurale e quindi stiamo verificando se e come l’operatore interessato deve formalizzare il rispetto delle condizioni di cui all’art. 184-bis sopracitato, nonché a quale Ente debba trasmettere detta “dichiarazione”. Sarà nostra cura tenervi aggiornati in merito. 

PRECISAZIONE IMPORTANTE

Qualora le terre e rocce da scavo non contaminate non vengano di fatto utilizzate secondo le procedure, condizioni di cui sopra, sono classificate a tutti gli effetti rifiuti e pertanto è obbligatorio attenersi a tutte le disposizioni della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

L’inosservanza di tali disposizioni comporterà sanzioni di cui al Titolo VI capo I del medesimo decreto legislativo.  

MATERIALI DI RIPORTO

Infine vi segnaliamo che il richiamato D.L. n. 69/2013 al comma 3 introduce nuovi adempimenti di natura analitica (test di cessione) riguardanti i suoli che contengono materiali di riporto.

A tal proposito vi rimandiamo a uno specifico Suggerimento che è in fase di elaborazione.

Vi invitiamo a non mancare al citato incontro di aggiornamento, considerata l’importanza e delicatezza degli argomenti che saranno affrontati nonché alla comunicazione, che probabilmente ci perverrà domani, in merito agli esiti del ricorso al D.M. 161/2012 presentato da Assimpredil Ance al TAR Lazio.

 


 

 

Atti

PRESENTAZIONE CAPORALI (file power point)
1) D.L. 69/2013
2) legge n. 71/2013
3) art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
4) Modulo Piano Scavi art. 186 per Lavori Pubblici
5) Modulo Piano Scavi art. 186 per interventi soggetti a Permesso di Costruire/DIA
6) D.M. 161/2012
7) Suggerimento n. 148/2013 (Format Piano di Utilizzo)
8) Modulo terre art. 184-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
9) Bozza emendamento terre al D.L. 69/2013

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