DURC on line - Istruzioni operative INPS e INAIL - Incontro informativo
Pubblicate le indicazioni operative degli Istituti per la richiesta e la consultazione del “DURC on line”. Assimpredil Ance organizza un incontro informativo sulla nuova disciplina per il prossimo 10 settembre 2015.
10/set/2015 ore 10:30 - 13:00
Suggerimento n. 347/54 del 21 luglio 2015
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 299/2015, per comunicare che sia l’INPS sia l’INAIL hanno reso note le istruzioni operative di specifica competenza, relative alla nuova procedura telematica di richiesta del documento unico di regolarità contributiva denominata “DURC on line”, introdotta dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 ed entrata in vigore il 1° luglio 2015.
Le istruzioni, fornite dall’INPS con circolare n. 126/2015 e dall’INAIL con circolare n. 61/2015, tengono conto delle prime indicazioni operative in merito ai contenuti del decreto anzidetto, emanate dal Ministero del lavoro con circolare n. 19/2015 (cfr. il nostro Suggerimento n. 299/2015 sopra citato).
Ricordiamo che la nuova procedura “DURC on line” sostituisce interamente quella precedente, contenuta nel D.M. 24 ottobre 2007.
Per un puntuale approfondimento della nuova disciplina della verifica di regolarità contributiva, anche in considerazione delle prime problematiche sorte in fase applicativa, nonché per offrire soluzioni ai quesiti delle imprese, è stato organizzato un apposito incontro informativo, che si terrà presso la nostra sede di Milano, via San Maurilio, 21, il giorno di
giovedì 10 settembre 2015, dalle ore 10,30 alle ore 13,00,
nel corso del quale interverranno dirigenti e funzionari di ANCE e della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
In considerazione del carattere prevalentemente operativo della riunione, essa è particolarmente rivolta ai datori di lavoro, ai responsabili ed agli addetti all’amministrazione del personale ed ai consulenti del lavoro.
Si richiede l’iscrizione obbligatoria, che può essere confermata on line compilando il modulo sotto riportato, oppure restituendo l’allegata scheda di adesione alla d.ssa Ornella Casi (tel. 0288129586; fax 0288129557; e-mail: o.casi@assimpredilance.it).
La partecipazione è gratuita solo per le imprese associate, aderenti e club professionisti di Assimpredil Ance. Per i non associati, rimandiamo alle quote di iscrizione riportate nella scheda allegata.
Ciò premesso, riteniamo opportuno evidenziare di seguito alcune indicazioni di particolare rilevanza ed immediatezza, rimandando, in ogni caso, per approfondimenti in merito alla nuova procedura, alle ulteriori indicazioni fornite nel nostro Suggerimento n. 299/2015 sopra citato ed a quelle diramate dagli Istituti, nonché all’incontro di cui sopra.
Indicazioni procedurali
ð L’accesso al servizio “DURC on line” può avvenire solamente tramite i portali di INPS e INAIL. Non è più possibile accedere tramite il portale della Cassa Edile.
ð Dopo l’accesso ad uno dei due portali, l’utente seleziona il servizio “DURC on line” e si accredita utilizzando le credenziali valide per l’Ente dal quale sta effettuando l’accesso.
ð L’utente può scegliere una delle seguenti funzionalità:
a) Consultazione Regolarità
b) Lista Richieste
c) Richiesta Regolarità
Per tutte le funzionalità, l’operazione va eseguita tramite inserimento del codice fiscale del soggetto del quale si intende verificare la regolarità contributiva, ma, mentre la “Consultazione Regolarità” è liberamente accessibile da chiunque ne abbia interesse, le altre due funzionalità (“Richiesta Regolarità” e “Lista Richieste”) sono di accesso limitato ai soggetti espressamente individuati dall’articolo 1 del D.M. 30 gennaio 2015 (Amministrazioni aggiudicatrici; Stazioni appaltanti; Organismi SOA; Amministrazioni pubbliche concedenti o procedenti; l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva ovvero un loro delegato che vi abbia interesse; le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del titolare del credito, in relazione alle cessioni di crediti certificati).
La “Consultazione Regolarità” non richiede particolari requisiti, perché consente solamente di accedere al “DURC on line” già emesso ed in corso di validità per il soggetto titolare di quel codice fiscale, di visualizzarlo e di scaricarlo in formato pdf; se non è già presente un documento con le predette caratteristiche, il sistema risponde che la richiesta deve essere effettuata tramite la funzione “Richiesta Regolarità”.
Qualora la “Richiesta Regolarità” avvenga da parte di soggetto delegato dall’impresa, dal lavoratore autonomo o dal titolare del credito, l’accesso sarà consentito esclusivamente dal portale INPS.
Non necessitano di delega ulteriore per la richiesta della regolarità i consulenti del lavoro, i commercialisti e simili, già abilitati ai sensi della legge n. 12/1979 allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale.
ð La “Richiesta Regolarità” non prevede più, come avveniva in caso di utilizzo del canale “Sportello Unico Previdenziale”, l’indicazione del c.c.n.l. dell’edilizia, perché per le imprese con dipendenti, classificate o classificabili dall’INPS nel settore industria o artigianato edile (codice statistico contributivo - CSC), è l’INPS che invia direttamente alle Casse Edili la segnalazione della necessità di una verifica di regolarità anche presso queste ultime.
In proposito, segnaliamo che - in fase di prima applicazione della nuova procedura “DURC on line” - si è avuto un malfunzionamento del sistema, che ha comportato l’emissione di diversi documenti, relativi ad imprese edili, che non riportavano l’esito della verifica con le Casse Edili. La CNCE e gli Istituti hanno immediatamente provveduto, dopo le prime segnalazioni, a risolvere tale inconveniente annullando i DURC “anomali” e riemettendoli corretti, dopo una nuova richiesta dei soggetti interessati.
ð La nuova disciplina della verifica della regolarità contributiva esclude l’applicazione del silenzio assenso.
Pertanto, nell’ipotesi in cui per cause tecniche non sia possibile inserire l’esito, la richiesta al trentesimo giorno sarà annullata e l’utente potrà effettuare una nuova interrogazione.
Qualora, invece, l’esito sia negativo, in quanto il soggetto da verificare non è in regola (per mancati versamenti superiori alla soglia di € 150,00 per ogni Ente e Gestione, ovvero per denunce retributive obbligatorie periodiche omesse o con dati incongruenti), decorso inutilmente il termine concesso per sistemare la propria posizione, e comunque decorsi 30 giorni dall’interrogazione che ha originato la richiesta di regolarizzazione, la risultanza della verifica (cioè, il Documento di irregolarità denominato “Verifica regolarità contributiva”) è trasmessa esclusivamente tramite PEC e solamente ai soggetti che hanno richiesto la verifica (il primo richiedente e tutti quelli abilitati che nel frattempo l’abbiano richiesta), con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
ð Come più volte chiarito, la verifica di regolarità contributiva viene attivata con l’indicazione da parte del richiedente esclusivamente del codice fiscale del soggetto da verificare.
Peraltro, qualora l’impresa da verificare sia una Società, la qualedichiari che in essa operano, oltre che lavoratori dipendenti e/o parasubordinati, anche soci iscritti ad una delle Gestioni dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS (artigiani e commercianti), in possesso di un codice fiscale non coincidente con quello della Società, i soggetti abilitati alla verifica dovranno effettuarla:
- dal portale INPS o INAIL indicando il codice fiscale della Società;
- dal portale INPS separatamente e in successione, indicando il codice fiscale (16 cifre alfanumeriche) di ciascuno dei soci per i quali la predetta dichiarazione è stata resa.
Nei casi suddetti, ciascun Ente effettuerà il controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti di regolarità nei propri archivi, fornendo il relativo esito in più “Documenti”, di cui uno relativo alla Società nel suo complesso e gli altri ad ogni singolo socio verificato.
ð Quanto al contenuto del “DURC on line”, è importante rilevare che in esso sono anche indicati il numero di protocollo della richiesta di verifica della regolarità contributiva con evidenza del portale dell’Ente dal quale è stata effettuata (es. INAIL_XXXX, INPS_XXXX) e la data della 1° richiesta.
Come precisato dalla Direzione INPS per le vie brevi, la presenza degli elementi anzidetti è stata prevista per evitare falsificazioni o manipolazioni del DURC: infatti, la consultazione del documento rilasciato in pdf può avvenire, oltre che indicando il codice fiscale, anche tramite il numero di protocollo, consentendo in tal modo al soggetto interessato di avere una prova ulteriore della genuinità del Documento.
ð Evidenziamo, infine, che, in via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del DURC (richiesta ed emissione tramite il servizio “Sportello Unico Previdenziale”) solamente alcune tipologie di richieste, espressamente elencate nell’articolo 9 del D.M. 30 gennaio 2015, per le quali non è possibile effettuare le verifiche con modalità automatizzate:
a) DURC in presenza di certificazione dei crediti;
b) DURC per pagamenti di debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012;
c) DURC richiesti ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a) del D.M. 29 agosto 2012 dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari;
d) DURC in applicazione dell’articolo 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, relativi ad imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ed ubicati nel Comune di L’Aquila ed in altri Comuni del cratere.
A ciò va aggiunta l’ipotesi (v. nostro Suggerimento n. 299/2015) in cui la verifica non sia possibile per l’assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili.
INPS, INAIL e CNCE hanno dedicato alla specifica tematica una circolare congiunta, datata 2 luglio 2015, reperibile al seguente indirizzo internet:
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_184530.pdf.
Allegato: