Convegno - Terre e rocce da scavo: cambiano le regole

Il 04 ottobre sarà illustrato il nuovo ”Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, in vigore dal 06/10/2012.

04/ott/2012 ore 09:30 - 13:00

Suggerimento n.372/104 del 26 settembre 2012


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 57 del 25 maggio 2012 per informarvi che in data 21 settembre 2012, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.221 il nuovo ”Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo” provenienti da cantieri edili (D.M. 10 agosto  2012 n.161).

Il presente Regolamento entra in vigore dal 6 ottobre 2012 pertanto, da questa data è abrogato l’art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e le disposizioni ad esso correlate.

Detto Regolamento stabilisce (ai sensi dell’art. 183 c.1 lettera qq) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) sia i “criteri qualitativi” da soddisfare affinché i materiali da scavo non contaminati siano definiti giuridicamente “sottoprodotti” e quindi non rifiuti, sia procedure, modalità, nonché le condizioni per il loro utilizzo.  

Di seguito vi illustriamo le principali “novità” e “criticità” che abbiamo rilevato nel citato decreto redatto dal Ministero dell’Ambiente e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 

NOVITÀ

  • Nel Regolamento possono essere considerati sottoprodotti anche i c.d. “materiali di riporto” costituiti da una miscela eterogenea di terreno naturale non contaminato frammisto a materiali di origine antropica (quali ad esempio scorie di fonderia, materiali di demolizione, calcestruzzi, laterizi, ecc.) nella quantità massima del 20%.
  • Procedure, modalità e condizioni di riutilizzo delle terre e rocce da scavo non contaminate non sono più legate ai tre diversi ambiti di “produzione” dei materiali di scavo, così come precedentemente stabilito dall’art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (e più precisamente D.I.A., Permesso di Costruire e Lavori Pubblici).
  • Con il nuovo Regolamento, il legislatore introduce la possibilità di presentare il “Piano di Utilizzo (ex Piano Scavi) al c.d. “proponente”, cioè al soggetto che presenta appunto il Piano di Utilizzo. Questa opportunità quindi vale sia nell’ambito di lavori privati sia nell’ambito di lavori pubblici.
  • Se entro 90 giorni l’Autorità competente non si pronuncia in merito ai contenuti del Piano di Utilizzo, ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del Regolamento, il proponente può procedere a gestire il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo.

CRITICITÀ

  • La definizione della sopracitata percentuale del 20%, riferita alla quantità massima di materiali di origine antropica presenti nel terreno naturale non contaminato, rappresenta un notevole limite per le imprese, in quanto i materiali di riporto fanno ormai parte del substrato delle città ed è praticamente impossibile ritrovare sul territorio aree prive di tali componenti.
  • Nel Regolamento si riscontra la totale assenza di procedure semplificate per piccoli e medi cantieri, per cantieri legati ad attività manutentive o di pronto intervento.
  • La tempistica fissata dal Regolamento in merito al procedimento burocratico-amministrativo del Piano di Utilizzo, risulta onerosa e difficilmente applicabile alle esigenze operative del cantiere.
  • È stata prevista a carico delle imprese la compilazione di un nuovo documento cartaceo di trasporto, da non confondere con il DDT fiscale e con il Formulario Rifiuti (FIR).
  • ll Piano di Utilizzo così strutturato nel Regolamento, comporta un’aggiuntiva mole di lavoro per le imprese coinvolte, le quali devono presentare una serie di allegati tecnici, cartografici, ricerche di dati storici e ambientali, unitamente ad una complessa relazione tecnica di dettaglio. Ciò determina una notevole dilatazione dei tempi che appare fortemente in contrasto con la più volte richiamata esigenza di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese.

Per aiutare operativamente ed ulteriormente le imprese associate nella corretta applicazione delle nuove disposizioni di legge, abbiamo predisposto:

  • un documento con le risposte ai principali quesiti in materia (vedi Allegato 1);
  • un documento che evidenzia le perplessità/criticità sulla concreta applicabilità delle nuove disposizioni di legge in funzione delle varie realtà imprenditoriali (vedi Allegato 2);
  • un fac-simile di “format” per la predisposizione del nuovo “Piano di Utilizzo” delle terre e rocce da scavo non contaminate che sostituirà il precedente Piano Scavi di cui all’art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (vedi Allegato 3).

ATTENZIONE 

Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 6 ottobre 2012.

Come di consueto, l’affiancamento di Assimpredil Ance alle imprese associate proseguirà con un apposito incontro tecnico informativo programmato per il giorno

giovedì 4 ottobre 2012 ore 10.00 (inizio)  

(ore 9.30 registrazione partecipanti) 

presso la sede Assimpredil Ance di Milano (in via S. Maurilio 21)

e, tramite servizio di videoconferenza, presso la sede di Monza (via A. G. Passerini 13) 

Gli associati potranno partecipare gratuitamente all’incontro.  

Gli interessati sono pregati di comunicare la propria partecipazione on line compilando il modulo sotto riportato o, in alternativa, mediante invio della scheda di iscrizione allegata tramite mail a m.mazzeo@assimpredilance.it oppure via fax al n. 02/88.12.95.65.

Vi segnaliamo inoltre che la Commissione Europea, nonostante abbia deciso di non presentare controdeduzioni a detto Regolamento, ha però chiarito formalmente il concetto che, se valuterà che il nuovo Regolamento è incompatibile con la Direttiva 2008/98/CE, la stessa Commissione assumerà iniziative necessarie a garantire il rispetto del diritto ambientale UE da parte della Repubblica Italiana. 

Segnaliamo infine alle imprese associate che, se diversamente da quanto sopra indicato, il materiale da scavo non contaminato (sebbene in possesso di tutti i “criteri qualitativi” atti a classificarlo sottoprodotto) viene invece smaltito in discarica o conferito presso impianti di trattamento/recupero rifiuti, esso continua ad essere considerato rifiuto, con il conseguente obbligo di emissione in fase di trasporto del Formulario Rifiuti (FIR).


Allegati

Allegato 1: documento con le risposte ai principali quesiti in merito alle “nuove procedure per l’utilizzo dei materiali da scavo”

Allegato 2: criticità sull’applicabilità delle disposizioni del Regolamento sui materiali da scavo

Allegato 3: fac-simile di “format Piano di Utilizzo” delle terre e rocce da scavo non contaminate (ex Piano Scavi)

Scheda di iscrizione all’incontro tecnico informativo “Nuovo Regolamento per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo” del 4 ottobre 2012

D.M. 10 agosto 2012 n.161

Presentazione a cura della dott.sa Alessandra Zanni

Decreto 161/2012 

Format Piano di utilizzo 

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