Appalti e subappalti - Responsabilità dell'appaltatore e del committente - D.M. 25 febbraio 2008, n. 74
Pubblicate le disposizioni attuative della normativa introdotta dalla c.d. “legge Bersani” in tema di responsabilità solidale nei subappalti.
09/giu/2008 ore 10:00 - 13:00
Suggerimento n. 156/29 del 22 aprile 2008
Facciamo seguito a quanto anticipato nel nostro Suggerimento n. 299/2007, per rendere noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008 è stato pubblicato il decreto interministeriale in oggetto, che rende operative le norme sulla responsabilità dell’appaltatore e del subappaltatore introdotte dalla legge n. 248/2006 (cosiddetta “legge Bersani”).
Come espressamente previsto dal decreto stesso, le disposizioni in esso contenute si applicano ai contratti di appalto (pubblici e privati) e di subappalto di opere, forniture e servizi relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione, e cioè a partire dal 15 giugno 2008.
In base al tenore letterale della norma anzidetta, non sembra potersi mettere in dubbio l’applicabilità delle nuove disposizioni anche ai contratti di appalto e di subappalto in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Peraltro, entro la data in parola dovrà intervenire un ulteriore provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che individui le caratteristiche del modello F24 riferito al singolo subappalto, da utilizzarsi da parte delle imprese subappaltatrici.
Come già anticipato nel nostro Suggerimento n. 186/2006, le principali novità, conseguenti all’entrata in vigore del provvedimento in oggetto, consistono:
a) |
nella previsione della responsabilità solidale dell’appaltatore per le ritenute IRPEF e per i contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dovuti dal subappaltatore per i propri dipendenti nonché delle modalità mediante le quali l’appaltatore può esonerarsi da tale responsabilità; |
b) |
nell’introduzione sia di un limite della responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore pari al corrispettivo dovuto per il lavoro affidato, sia della facoltà dell’appaltatore di sospendere il pagamento di tale corrispettivo fino all’esibizione da parte del subappaltatore della documentazione prevista dal D.M. in oggetto; |
c) |
nell’applicabilità di una sanzione amministrativa da € 5.000 ad € 200.000 al committente che provveda al pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza farsi preventivamente esibire la documentazione - individuata dal D.M. n. 74/2008 - che attesti la corretta esecuzione degli obblighi fiscali e contributivi connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati. |
Per una illustrazione più approfondita degli adempimenti posti in capo alle imprese dalle nuove norme e per una ricostruzione sistematica delle responsabilità dei soggetti (committenti, appaltatori e subappaltatori) coinvolti negli appalti e nei subappalti - anche alla luce delle eventuali comunicazioni che dovessero essere nel frattempo diramate dagli Organi competenti - rimandiamo ad un incontro che avrà luogo presso Assimpredil Ance ilgiorno
9 giugno 2008, alle ore 10,00.
L’incontro - che sarà tenuto dai responsabili delle Unità Operative “Lavoro e previdenza” e “Contrattualistica e fiscalità” e si concluderà entro le ore 13,00 - è particolarmente rivolto ai datori di lavoro, ai responsabili amministrativi e del personale ed ai responsabili degli uffici appalti e forniture.
Gli interessati sono pregati di comunicare la propria partecipazione restituendo alla signora Flavia Randon (tel. 0288129533; fax 0288129557; e-mail: f.randon@assimpredilance.it) la scheda allegata, tramite la quale è anche possibile anticipare eventuali quesiti.
Atti: