Trattamento rifiuti da C&D: pubblicato in G.U. il D.M. n. 152 del 27/09/2022

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2022 il Decreto 152 del 27 settembre 2022 che stabilisce che i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti se sottoposti a operazioni di recupero eseguite nel rispetto di specifici criteri di trattamento.

Importante | Suggerimento n. 627/123 del 25 ottobre 2022


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 491/2022

 

Segnaliamo alle imprese associate che il decreto “End of Waste” per i rifiuti da C&D, firmato dal Ministro della Transizione Ecologica Mite in data 15/07/2022, recante “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2022.

Detto Decreto stabilisce i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, se sottoposti a specifiche operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente).

Il decreto 152/2022 (disponibile cliccando qui), composto da otto articoli e tre allegati tecnici, che entrerà in vigore il 4 novembre 2022, contiene la procedura per la produzione di aggregati riciclati a seguito del trattamento dei rifiuti da C&D, stabilendo innanzitutto:

  • i rifiuti interessati (tra i quali ad esempio quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904);
  • i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  • gli scopi specifici di utilizzabilità dei materiali ottenuti (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
  • gli obblighi documentali.

Segnaliamo che il comma 1 dell’art. 1 del citato Decreto stabilisce anche che, in via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

Rileviamo che questa indicazione della demolizione selettiva è in linea con quanto da tempo disposto dal legislatore per i rifiuti urbani, e più precisamente dal comma 6 bis dell’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 laddove è specificato che: I rifiuti raccolti in modo differenziato non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero”.

La demolizione selettiva è stata altresì prevista in modalità obbligatoria limitatamente ai lavori pubblici, come disposto dal punto 2.6.2 dell’Allegato al D.M. 23 giugno 2022 (c.d. nuovi C.A.M. Edilizia).

 

ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI

Per quanto riguarda l’adeguamento delle autorizzazioni in essere al recupero dei rifiuti da C&D, i gestori degli Impianti avranno tempo fino al 3 maggio 2023 per presentare l’apposita istanza o comunicazione all’autorità competente. 

 

UTILIZZO AGGREGATI RICICLATI GIÀ PRODOTTI

Si segnala che durante il periodo transitorio di monitoraggio del D.M. n. 152/2022, cioè dal 4/11/2022 al 3/5/2023, i nuovi criteri di cui all’Allegato 1 non si applicheranno ai materiali già prodotti alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto, nonché a quei materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate.

Si tratta, cioè, dei seguenti materiali:

  • i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del D.M. 152/2022;
  • i materiali che saranno prodotti nel periodo dal 4/11/2022 al 3/5/2023 da impianti già autorizzati con le previgenti regole e procedure di recupero/trattamento;

ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. 152/2022 potranno essere prodotti, commercializzati e utilizzati in virtù di quanto previsto nelle precedenti autorizzazioni a condizione che detti materiali aggregati riciclati rispettino i requisiti dei prodotti da costruzione ovvero rispecchino la marcatura CE e la dichiarazione DoP.

 

CONFERIMENTO RIFIUTI

Nel periodo transitorio dal 4/11/2022 al 3/05/2023 i gestori degli impianti di trattamento rifiuti da C&D potranno, quindi, continuare ad applicare le condizioni previste nelle loro autorizzazioni già rilasciate e quindi potranno continuare a ritirare i rifiuti da C&D conformemente a quanto già autorizzato.

 

ATTENZIONE

In pratica per essere considerati “aggregati recuperati”, e non più rifiuti, i materiali ottenuti dal trattamento dei rifiuti da C&D presso impianti autorizzati dovranno rispettare specifici parametri elencati nell’Allegato 1 al D.M. 152/2022.

L’art. 7 del D.M. 152/2022 stabilisce, però, che detto Decreto sarà monitorato per 6 mesi dal Ministero per consentire a detto Dicastero di valutare e apportare le necessarie modifiche al provvedimento, soprattutto correggendo i criteri tecnici qualitativi (Allegato 1), in quanto per alcuni parametri sono purtroppo emerse notevoli criticità applicative.

A determinare la situazione di allarme sono soprattutto i criteri dei controlli da effettuare sui materiali/prodotti ottenuti dal trattamento dei rifiuti da C&D (aggregati riciclati) e indicati nel citato Allegato 1 al Decreto 152/2022 e, in particolare, il rispetto dei nuovi valori di concentrazione limite degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

Dette criticità sono state tempestivamente segnalate da Assimpredil Ance ad ANCE ma, nonostante ANCE si sia fatta subito parte attiva, le medesime osservazioni non sono state ancora recepite dal Ministero della Transizione Ecologica Mite.

Nasce quindi la necessità di un intervento urgente del legislatore nella direzione segnalata: senza una modifica legislativa tempestiva, infatti, si rischia la chiusura sia dei cantieri sia degli Impianti di trattamento rifiuti.

I nuovi parametri di cui all’Allegato 1, infatti, si sono dimostrati troppo stringenti e quindi inapplicabili, con la conseguenza che, se non si porrà tempestivamente rimedio, gli impianti del settore del trattamento rifiuti da C&D resteranno chiusi, e di conseguenza, si bloccheranno anche le attività di riciclo e di riutilizzo in tutta la filiera comprese quindi anche le attività dei cantieri compromettendo, di fatto, il raggiungimento degli obiettivi del decreto “End of Waste” rifiuti da C&D e vanificando quindi la portata applicativa del Decreto stesso.

 

Questa situazione molto grave sarà nuovamente segnalata da Assimpredil Ance sia alle Istituzioni sia al Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica in occasione dello specifico Convegno che l’Associazione ha appositamente organizzato sul tema, unitamente alla Città Metropolitana di Milano, che si terrà giovedì 27 ottobre p.v. alle ore 9.30 presso la Sala Consiglio del Palazzo Isimbardi (Via Vivaio n. 1, Milano).

Segnaliamo che, a causa dell’esaurimento dei posti, la partecipazione al citato Convegno sarà possibile solo in diretta streaming sul canale YouTube della Città Metropolitana di Milano. Il programma completo è disponibile cliccando qui.

 


Tags: Rifiuti