Trattamento a calce o cemento delle terre da scavo – chiarimenti SNPA

Il Consiglio del SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale), con delibera n. 54/2019, ha stabilito che, nonostante il D.P.R. n. 120/2017 abbia eliminato il trattamento di stabilizzazione a calce o cemento delle terre e rocce da scavo dall’elenco dell’Allegato 3 al decreto in parola riguardante la “normale pratica industriale”, detti trattamenti sono ancora consentiti se si rispettano determinate e nuove condizioni.

Suggerimento n. 314/82 del 20 giugno 2019


Precedenti comunicazioni in materia

Suggerimento n. 470/2018

 

Informiamo le imprese associate che il Consiglio del SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale), con delibera n. 54/2019 di approvazione del nuovo manuale “Linee Guida sull'applicazione della  disciplina per l 'utilizzo delle terre e rocce da scavo" (vedi allegato), ha stabilito che il trattamento di stabilizzazione a calce o cemento delle terre e rocce da scavo può essere considerato ancora una normale pratica industriale se le terre e rocce in questione hanno tutti i requisiti indicati dal DPR 120/2017 per essere considerati sottoprodotti, prima del trattamento stesso.

Se, invece, le terre e rocce da scavo non hanno i requisiti dei sottoprodotti prima del trattamento a calce o cemento, quest’ultima lavorazione deve essere considerata un’attività di trattamento rifiuti e non una normale pratica industriale e, conseguentemente, le terre e rocce da scavo non potranno essere qualificate “sottoprodotto” anche nel caso in cui dopo il trattamento a calce o cemento, le terre e rocce da scavo rientrino nei limiti che le ricondurrebbero a sottoprodotto (a seguito della diluizione delle stesse).

Pertanto, il trattamento a calce o cemento delle terre e rocce da scavo può essere effettuato ai soli fini di garantire le proprietà geotecniche per il riutilizzo senza condizionare il rispetto dei requisiti di qualità.

Il trattamento di stabilizzazione a calce o cemento delle terre e rocce da scavo è quindi una lavorazione che rientra nella normale pratica industriale in quanto detto processo è finalizzato al miglioramento delle caratteristiche merceologiche delle terre e rocce da scavo per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace.

 

CONDIZIONI VINCOLANTI

Con la citata delibera, il Consiglio del SNPA ha precisato però che il trattamento di stabilizzazione a calce o cemento delle terre e rocce da scavo potrà essere consentito come normale pratica industriale a condizione che:

1. venga verificato, ex ante ed in corso d’opera, il rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8 al DPR 120/2017 o dei valori di fondo naturale;

2. sia indicata nel Piano di Utilizzo l’eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e siano altresì specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;

3. sia esplicitata nel Piano di Utilizzo la procedura da osservare per l’esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;

4. siano descritte le tecniche costruttive adottate e le modalità di gestione delle operazioni di stabilizzazione previste (cfr. Allegato 1 alla Delibera n. 54/2019) al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull’ambiente.

Detta pratica potrà essere intrapresa solo a seguito di una valutazione istruttoria condotta dall’autorità competente, pertanto il trattamento di stabilizzazione a calce o cemento delle terre e rocce da scavo potrà essere considerato ammissibile solo per i progetti assoggettati a VIA o AIA (dicuialcapoIIdelDPR 120/2017), eperiquali l’autoritàcompetenteapprovailPianodiUtilizzo delle terree roccedascavo.

Nei casi più frequenti ovvero nei casi di comunicazioni di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli artt. 21 e 22 i progetti non sono soggetti alla presentazione del Piano di Utilizzo, ma alla sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla quale non consegue alcun atto di approvazione da parte dell’autorità competente; in tali casi il trattamento a calce o cemento delle terre e rocce da scavo dovrà pertanto essere previsto dal progetto edilizio, con esplicitazione dei quattro requisiti precedentemente descritti, ed approvato dall’autorità competente.

Nel caso di utilizzo di calce viva per il trattamento di miglioramento delle caratteristiche geotecniche del materiale da stabilizzare, devono essere seguiti almeno gli accorgimenti descritti nell’Allegato 1 alla citata delibera n. 54/2019.

Diversamente nel caso vengano scelti prodotti alternativi alla calce viva (da comunicare comunque all’Agenzia provinciale o regionale per la protezione ambientale competente per territorio),dovrà essere compiuta una verifica dell’eventuale impatto sulle acque superficiali e sotterraneee sul suolo che detti prodotti alternativi potrebbero cagionare nonché adottare a tal fine idonee procedure gestionali.

Alla presente comunicazione seguirà un altro Suggerimento per illustrare gli altri chiarimenti di interesse per il nostro settore che sono stati forniti dalle nuove "Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l 'utilizzo delle terre e rocce da scavo".