Terre da scavo - numerosità punti d’indagine e dei campioni da prelevare

Per le terre e rocce da scavo, utilizzate in regime di “sottoprodotti”, il Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente – SNPA, con la Delibera n. 54 del 09/05/2019, stabilisce la numerosità dei punti d’indagine e dei campioni da prelevare per i cantieri di “grandi dimensioni” non sottoposti a VIA o AIA, per i cantieri con “scavi lineari” (ad esempio sotto servizi) e per i cantieri con “scavi in galleria”.

Suggerimento n. 402/94 del 19 maggio 2020


Con il Suggerimento n. 338 del 04/07/2019 avevamo illustrato, per i cantieri di piccole dimensioni (< a 6.000 m³), le indicazioni in merito alle modalità di campionamento delle terre e rocce da scavo, ovvero il numero minimo di campioni da analizzare secondo quanto stabilito dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente – SNPA con il punto 3.3 della delibera n. 54 del 09/05/2019.

Con il presente Suggerimento, invece, segnaliamo le modalità di campionamento delle terre e rocce da scavo per i cantieri di grandi dimensioni (> a 6.000 m³).

 Tali modalità operative saranno applicate dal SNPA nell’ambito dei compiti in materia di vigilanza e controllo attribuiti dal DPR 120/2017 alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente (ARPA).

 

Cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA

Le procedure di campionamento per caratterizzare le terre e rocce da scavo con riferimento all’ambito di applicazione definito dall’art. 8 del DPR 120/2017, ovvero cantieri di grandi dimensioni con produzione di terre e rocce da scavo oltre 6.000 m³ nel corso di attività o di opere soggette a VIA o AIA, per i quali è prevista la redazione del Piano di Utilizzo, sono riportate negli Allegati 1 e 2 del DPR 120/2017.

 

Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA

Per quanto riguarda invece le modalità di campionamento delle terre e rocce da scavo per i cantieri di “grandi dimensioni” (> a 6.000 m³) non sottoposti a VIA o AIA, il DPR 120/2017 non fornisce indicazioni esplicite; per questo, la citata delibera n. 54 del 09/05/2019 riporta le modalità operative utili al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 “Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti”.

Tali modalità operative saranno applicate dal SNPA nell’ambito dei compiti in materia di vigilanza e controllo attribuiti dal DPR 120/2017 alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente.

Nel merito dei citati cantieri, segnaliamo il Punto 3.2 della  delibera in oggetto, ove si precisa che per i cantieri di grandi dimensioni (> a 6.000 m³ di scavo) anche se non sottoposti a procedure di VIA o AIA, vista la complessità delle opere e la quantità di materiale potenzialmente scavato, appare opportuno che ai fini delle procedure di campionamento si applicano le medesime procedure previste per i grandi cantieri soggetti a VIA o AIA ovvero quelle indicate dall’Allegato 2 al DPR 120/2017, mentre ai fini della caratterizzazione chimico-fisica e dell’accertamento delle caratteristiche di qualità ambientale si applicano le procedure dell’Allegato 4 al DPR 120/2017.

Per facilitare la lettura dei citati Allegati 2 e 4 al DPR 120/2017, ovvero per agevolare l’individuazione delle disposizioni da osservare, abbiamo evidenziato in entrambi i documenti i passaggi più significativi (vedi allegati).

Facciamo notare che secondo quanto disposto dall’Allegato 2 del DPR 120/2017 per i cantieri di grandi dimensioni (> 6.000 m³ di materiale scavato) il numero minimo di punti di prelievo/d’indagine da localizzare nei citati cantieri non può essere inferiore a 3 e che, in base alle dimensioni dell’area d’intervento degli scavi, il quantitativo dei campionamenti può aumentare anche in relazione ai parametri della “superfice di intervento di scavo” fissati nella Tabella 2.1 che riportiamo di seguito:

 

Tabella 2.1 dell’Allegato 2 del DPR 120/2017

Dimensione dell’area di scavo

Punti di prelievo

Inferiore a 2.500 metri quadri

3

Tra 2.500 e 10.000 metri quadri

3 + 1 ogni 2.500 metri quadri

Oltre 10.000 metri quadri

7 + 1 ogni 5.000 metri quadri

 

Attenzione

Considerato che per i cantieri di grandi dimensioni > 6.000 m³ di materiale scavato (sia in VIA/AIA o non soggetti a VIA/AIA), le procedure di campionamento da prevedere in “fase di progettazione” e da illustrare nel piano di utilizzo di cui all’art. 9 del DPR 120/2017 sono quelle indicate nel suddetto Allegato 2, scatta anche l’obbligo di osservare tutte le altre disposizioni ivi contenute che potrebbero far aumentare i punti di prelievo, ad esempio in relazione ai seguenti ambiti:

- profondità di indagine;

- scavi superficiali;

- scavi nella porzione satura del terreno;

- diversificazione delle terre e rocce da scavo da campionare;

- casi di scavi esplorativi;

- sondaggi con carotaggi;

- riscontro di presenza di materiali di riporto.

Per i cantieri di piccole dimensioni (< 6.000 m³ di materiale scavato) il quantitativo dei campionamenti può aumentare in relazione a due parametri e più precisamente dall’estensione della “superficie” dell’area di scavo e dal “volume” di terre e rocce oggetto di scavo (vedi la seguente Tabella 1 - Punto 3.3 - pag. 12 della Delibera n. 54 del 09/05/2019). Inoltre, nei cantieri di piccole dimensioni, la quantità dei campioni è incrementabile ulteriormente anche in relazione all’eventuale presenza di elementi sito specifici quali, ad esempio, singolarità geo litologiche o evidenze organolettiche.

 

Tabella 1 - Punto 3.3 della Delibera n. 54 del 09/05/2019

 

Area di scavo

Volume di scavo

Numero minimo di campioni

a

≤ 1.000 mq

≤ 3.000 m³

                1

b

≤ 1.000 mq

3.000 mc ÷ 6.000 m³

                2

c

1.000 mq ÷ 2.500 mq

≤ 3.000 m³

                2

d

1.000 mq ÷ 2.500 mq

3.000 mc ÷ 6.000 m³

                 4

e

> 2.500 mq

< 6.000 m³

D.P.R. n. 120/17 (All. 2 Tab. 2.1)

 

Caratterizzazione ambientale

Ricordiamo alle imprese che la caratterizzazione ambientale viene eseguita per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo ed è inserita nella progettazione dell’opera.

La caratterizzazione ambientale è svolta dal proponente, a sue spese, in fase progettuale e, comunque, prima dell’inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli Allegati 2 e 4 al DPR 120/2017 (vedi allegati).

La caratterizzazione ambientale presenta un grado di approfondimento conoscitivo almeno pari a quello del livello progettuale soggetto all’espletamento della procedura di approvazione dell’opera; nella caratterizzazione ambientale sono esplicitate le informazioni necessarie, estrapolate anche da accertamenti documentali, per poter valutare la caratterizzazione stessa producendo i documenti di cui all’Allegato 5 al DPR 120/2017.

 

Parametri analitici da ricercare

Il set di parametri analitici da ricercare è definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, a potenziali anomalie del fondo naturale, a inquinamento diffuso, nonché a possibili apporti antropici legati all’esecuzione dell’opera.

 

Set analitico “minimale” (Per cantieri di piccole dimensioni e per i cantieri di grandi dimensione non VIA/AIA)

Ricordiamo che per i cantieri di piccole dimensioni (< a 6.000 m³) il set analitico minimale da considerare è quello riportato nell’Allegato 4 al DPR 120/2017 Tabella 4.1 (vedi allegato), fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare deve essere modificata ed estesa in considerazione delle attività antropiche.

 

Quando i superamenti delle CSC si assumono pari al valore di fondo esistente?

L’art. 240 (definizioni) comma 1, lettera b) del DLgs 152/2006 e s.m.i. stabilisce che, nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati.

In questi casi non è pertanto obbligatorio espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica per determinare lo stato o meno di contaminazione.

 

Sostanze indicatrici (per i cantieri di grandi dimensioni soggetti a VIA/AIA)

Fatta salva la ricerca dei parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all’esecuzione dell’opera, nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni delle terre e rocce da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze contenute nella Tabella 4.1.

Il proponente nel “Piano di Utilizzo” (art. 9 del DPR 120/2017) di cui all’Allegato 5, potrà selezionare, tra le sostanze della Tabella 4.1, le “sostanze indicatrici”: queste consentono di definire in maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto, ai sensi del DPR 120/2017, e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l’ambiente.

 

Sito NON contaminato

Ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera f) del DLgs 152/2006 e s.m.i. viene definito sito non contaminato:

- un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);

oppure

- un sito che, nonostante la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti superiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;

oppure

- come anzidetto (ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera b) del DLgs 152/206), un sito sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

In questi casi detti superamenti di CSC si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati e quindi non è obbligatorio espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica per determinare lo stato o meno di contaminazione.

 

Scavi lineari (ad esempio sotto servizi)

Nel caso di scavi “lineari” (ad esempio per la posa di condotte e /o sottoservizi, oppure per la realizzazione di scoli irrigui o di bonifica, ecc…) vi ricordiamo che dovrà essere prelevato un campione ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di studio di fattibilità o di progetto di fattibilità tecnica ed economica, salva diversa previsione del piano di utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali la tipologia di attività antropiche svolte nel sito; in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

In ogni caso deve comunque essere garantito almeno un campione ogni 3.000 m³.   

 

Scavi in galleria

Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione è effettuata prevedendo almeno un sondaggio, e comunque un sondaggio indicativamente ogni 1.000 metri lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di studio di fattibilità o di progetto di fattibilità tecnica ed economica, con prelievo, alla quota di scavo, di 3 incrementi per sondaggio, a formare il campione rappresentativo; in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.