Segnaletica stradale per attivita’ lavorative svolte in presenza di traffico veicolare - pubblicato il decreto interministeriale del 4 marzo 2013

Entrerà in vigore il 20 aprile 2013 il provvedimento che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (cantieri stradali).

Importante | Suggerimento n.187/48 dell'11 aprile 2013


Con decreto interministeriale del 4 marzo 2013 sono individuati, ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. (TU sicurezza), i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

L'applicazione dei criteri di cui al presente decreto non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.

Se ne da avviso, tramite comunicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013 e l’entrata in vigore decorre dal 20 aprile 2013.

Si tratta di un provvedimento abbastanza articolato (sette articoli e due allegati) allegato alla presente, di cui si anticipano i contenuti principali.

ARTICOLI N. 1-7

Il decreto integra e non sostituisce il D.M. 10 luglio 2002 sul segnalamento temporaneo dei cantieri.

Nell'articolo 2 viene precisato che, nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture, le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie devono applicare almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all’allegato I al decreto stesso. Dell’adozione e applicazione dei citati criteri minimi deve essere data evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (DVR, DUVRI, POS e PSC).

Relativamente ai dispositivi di protezione individuale (DPI) l’articolo 4 prevede che i datori di lavoro mettano a disposizione dei lavoratori DPI conformi alle previsioni del TU sicurezza.

Gli indumenti ad alta visibilità “devono rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto ministeriale 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN 471, quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all’articolo 2, comma 3, del codice della strada. Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1”.

Al comma 3 dell’articolo 4 si segnala che “i veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale (art. 38 del regolamento di attuazione del codice della strada), fermi od in movimento, se esposti al traffico, devono essere segnalati con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento”.

ALLEGATO I (criteri minimi)

Come detto, l’allegato I al decreto contiene, tra gli altri, i criteri minimi di sicurezza da adottare in merito a:

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dotazioni squadre di intervento;

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limitazioni operative in particolari condizioni ambientali;

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gestione operativa degli interventi;

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presegnalazione di inizio intervento;

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sbandieramento;

-

regolamentazione del traffico con movieri.

Vengono disciplinati i casi di spostamento a piedi in strade aperte al traffico, in galleria e lungo i viadotti, nonché l’attraversamento a piedi delle carreggiate da parte degli operatori.

Riguardo ai veicoli operativi di cui sopra, la regolamentazione fornisce indicazioni su:

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modalità di sosta o fermata del veicolo;

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discesa dal veicolo;

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ripresa della marcia del veicolo;

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svolgimento di manovre, ad esempio, in galleria o in presenza di corsia di emergenza o banchina;

-

modalità di entrata ed uscita dal cantiere, considerando strade con una o più corsie per senso di marcia.

Infine, l’allegato riporta anche i criteri di segnalazione e delimitazione di cantieri fissi e di cantieri mobili (come definiti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002).

ALLEGATO II (corsi di formazione)

Durata, contenuti e modalità della formazione relativa alle procedure di apposizione della segnaletica, che i datori di lavoro interessati devono assicurare a ciascun lavoratore, sono contenuti nell’allegato II. La formazione specifica descritta non sostituisce quella obbligatoria realizzata ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

I destinatari dei corsi di formazione sono:

-

- preposti;

-

- lavoratori adibiti all’installazione e rimozione di segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico.

Sono individuati i possibili soggetti formatori del corso di formazione e aggiornamento:

-

Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (anche tramite proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione ad es. ASL) e della formazione professionale;

-

Ministeri competenti;

-

INAIL;

-

associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;

 

-

organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia e dei trasporti;

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scuole edili;

-

Enti proprietari e società concessionarie di strade e autostrade;

-

soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto, nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma.

I requisiti, previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia autonoma, devono essere verificati nel caso in cui i soggetti di cui sopra intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura.

Le docenze sono effettuate, per la parte teorica, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale, o da personale con esperienza almeno triennale e documentata, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali. Per la parte pratica, la formazione è affidata a personale con esperienza professionale nel campo dell’addestramento pratico, almeno triennale e documentata, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.

Il percorso formativo obbligatorio è articolato come segue:

-

per gli operatori: 3 moduli (giuridico, tecnico e pratico) con durata complessiva di 8 ore, più una prova finale;

 

per i preposti: 3 moduli (giuridico, tecnico e pratico) con durata complessiva di 12 ore più una prova finale.

L’esito positivo delle prove di verifica unitamente ad una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio dell’attestato di frequenza.

L’aggiornamento della formazione dei lavoratori andrà poi garantito ogni quattro anni, per mezzo di un corso teorico-pratico di minimo 3 ore.

I soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (20 aprile 2013), operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione.

Resta fermo, anche per gli operatori con esperienza di cui al precedente capoverso, l’obbligo di aggiornamento da effettuarsi entro 24 mesi dalla stessa data di entrata in vigore, quindi entro il 20 aprile 2015.