Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche – riduzione della tariffa

Entro il 31 maggio p.v., secondo il disposto dall'articolo 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni) le imprese che producono rifiuti urbani nei propri magazzini e/o uffici potranno scegliere di affidare detti rifiuti urbani al mercato privato anziché continuare a usufruire del servizio pubblico di raccolta e ottenere quindi riduzioni della parte variabile della tariffa rifiuti.

Suggerimento n. 251/59 del 30 marzo 2021


Precedenti comunicazioni

Suggerimenti n. 698/2020 e n. 706/2020

 

Vi ricordiamo che dal 1° gennaio 2021 sono rifiuti urbani anche i rifiuti elencati nell’allegato L-quater parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle utenze non domestiche elencate nell’allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale e, come tali, detti rifiuti dovranno essere gestiti e tassati.

Per il nostro settore potrebbero rientrare tra le attività non domestiche di cui al citato allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale (vedi allegato) che producono rifiuti urbani:

  • le autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (punto 3 del citato allegato L);
  • gli uffici, agenzie, studi professionali (punto 11).

Per le citate attività non domestiche che producono rifiuti potrebbero rientrare, tra i rifiuti urbani di cui all’allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale (vedi allegato), ad esempio:

- gli imballaggi in carta e cartone (EER 15.01.01);

- gli imballaggi in plastica (EER 15.01.02);

- gli imballaggi in legno (EER 15.01.03);

- gli imballaggi metallici (EER 15.01.04);

- gli imballaggi in materiali compositi (EER 15.01.05);

- gli imballaggi in materiali misti (EER 15.01.06);

- cartucce toner esaurite di stampanti (EER 08.03.18 non pericolosi);

- rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01).

 

COMUNICAZIONE

Ai sensi e per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020 le citate utenze non domestiche, che intendano scegliere di affidare i propri rifiuti urbani a operatori privati, fuoriuscendo quindi dal servizio pubblico di raccolta/recupero rifiuti, dovranno comunicarlo al Comune o al gestore del servizio pubblico dei rifiuti entro il 31 maggio di ogni anno.

Detto termine è stato stabilito con l’entrata in vigore dell'articolo 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 c.d. Decreto Sostegni (Gazzetta Ufficiale n.70 del 22/03/2021).

Le utenze non domestiche potranno pertanto effettuare la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico oppure avvalersi dei servizi offerti dal mercato privato per un periodo non inferiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di ripristinare l’erogazione del servizio di raccolta rifiuti anche prima della scadenza quinquennale.

 

RIDUZIONE DELLA TARIFFA

L’ottenimento della riduzione della tariffa Tari per i citati rifiuti urbani (cioè la riduzione della sola parte variabile della tariffa rifiuti rapportata alla quantità dei rifiuti urbani conferiti al recupero) sarà riconosciuta alle imprese solo se le citate utenze non domestiche dimostreranno, mediante attestazione rilasciata dal soggetto privato autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, di avere avviato effettivamente e a proprie spese detti rifiuti urbani al recupero.

 

ENTRATA IN VIGORE (CRITICITÀ)

Vi segnaliamo che il D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni) rinvia al 30 giugno il termine ultimo per i Comuni per l’approvazione dei loro PEF (Piano Economico Finanziario di gestione dei rifiuti) e dei nuovi regolamenti Tari.

Segnaliamo che, in relazione ai tempi di applicazione, il citato D.L. n. 41/2021 non chiarisce la gestione dell’anno in corso; sul punto, sembrerebbe in fase di emanazione una apposita circolare esplicativa dei Ministeri delle Finanze e della Transizione ecologica.

Vi terremo tempestivamente informati e, in attesa della citata circolare, consigliamo, in ogni caso, di rispettare la scadenza del 31 maggio 2021.

 


Referenti

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Tags: Rifiuti