PNRR - Legge n. 233/2021 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n. 152.
Segnaliamo che con il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 (convertito con la Legge n. 233/2021) sono state emanate ulteriori misure urgenti finalizzate all’accelerazione e attuazione delle iniziative PNRR. Le disposizioni riguardano il settore ambientale (rifiuti, energia, VAS, acque), l’efficientamento energetico, la rigenerazione urbana, la mobilità sostenibile, la messa in sicurezza degli edifici, la valorizzazione del territorio, i piani integrati e concorsi di progettazione di scuole innovative.
Suggerimento n. 26/9 del 11 gennaio 2022
Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021 (Supplemento Ordinario n.48) è stato pubblicato il testo del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»
La Legge n. 233/2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2022 e prevede misure urgenti finalizzate all’accelerazione e attuazione delle iniziative PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).
Le nuove disposizioni riguardano il settore ambientale (rifiuti, energia, VAS, acque), l’efficientamento energetico, la rigenerazione urbana, la mobilità sostenibile, la messa in sicurezza degli edifici, la valorizzazione del territorio, i piani integrati e i concorsi di progettazione di scuole innovative.
Sono state apportate, inoltre, modifiche, integrazioni e abrogazioni al D.Lgs. n. 152/2006 (noto come T.U.A. ovvero Testo Unico dell’Ambiente).
Gli articoli di maggior interesse sono:
Capo I AMBIENTE
Art. 16 ter - Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici.
Art. 17 - Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani.
Art. 17 bis - Disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale.
Art. 18 - Riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica - VAS.
La legge di conversione interviene nuovamente in tema di Valutazione Ambientale Strategica, stabilendo ulteriori modificazioni al D.Lgs. 152/2006 rispetto a quelle già previste nel decreto-legge. L’art. 18 della Legge di conversione prevede che all’articolo 12 del D.Lgs. 152/2006, dopo il comma 3, sia inserito il seguente comma:
«3-bis. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente».
Art. 18 bis - Modifiche alla disciplina concernente il Commissario straordinario unico per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane.
Art. 19. Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici.
L’art. 19 della legge di conversione dispone importanti modifiche al D.lgs. n. 49/2014 in merito alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, al fine di garantire la completa razionalizzazione delle disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico e di definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici.
Art. 19 bis. Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Capo II
Efficientamento energetico
Rigenerazione urbana
Mobilità sostenibile
Messa in sicurezza degli edifici
Messa in sicurezza del territorio e coesione territoriale
Art. 20. Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio.
Art. 20 bis. Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.
Art. 21. Piani integrati
In attuazione della linea progettuale «Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2» sono assegnate risorse alle Città Metropolitane, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di:
- 125,75 milioni di euro per l’anno 2022;
- 125,75 milioni di euro per l’anno 2023;
- 632,65 milioni di euro per l’anno 2024;
- 855,12 milioni di euro per l’anno 2025;
- 754,52 milioni di euro per l’anno 2026.
Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
Le risorse sono assegnate al fine di:
- favorire una migliore inclusione sociale riducendo l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale;
- promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l’efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell’impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.
Segnaliamo che, ai sensi del comma 5 dell’art. 21, le Città Metropolitane provvedono ad individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di
cui al comma 3, i progetti finanziabili all’interno della propria area urbana entro centotrenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai Comuni appartenenti alla propria area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualità espressa dalla Città Metropolitana la medesima possa avvalersi delle strutture amministrative del Comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore.
Ai sensi del comma 8, lettera a) dell’art. 21 i progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere la possibilità di partecipazione dei privati, attraverso il «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all’articolo 8 nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell’intervento.
Ci riserviamo di fornirvi ulteriori indicazioni in merito agli altri contenuti di interesse dell’articolo in esame.
Art. 22. Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.
Vengono previste importanti novità in merito al servizio idrico e più precisamente che:
“Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l’ente di governo dell’ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2 -bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l’ente di governo dell’ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis”.
Capo III Scuole innovative
Art. 24. Concorso di progettazione di scuole innovative.
Segnaliamo che in fase di attuazione l’intervento dovrà rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all’ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
Pensando di fare cosa gradita trasmettiamo, in allegato, il testo completo del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 e ci riserviamo di approfondire le nuove disposizioni con ulteriori Suggerimenti.