INPS - Minimali di retribuzione e altri elementi utili per calcolo dei contributi per l’anno 2014 - Contributo addizionale per i contratti a termine - Contributo previsto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato

L'Istituto ha determinato i minimali retributivi e altri valori utili per il calcolo della contribuzione obbligatoria dal 1° gennaio 2014. Si illustrano le novità intervenute e si inviano le tabelle contributive aggiornate.

Importante | Suggerimento n. 140/21 del 18 marzo 2014


L’INPS, con le circolari n. 15 e n. 20/2014, ha fornito gli aggiornamenti per il calcolo ed versamento della contribuzione relativa all’anno in corso.

Provvediamo a sintetizzare di seguito le informazioni necessarie per la corretta effettuazione degli adempimenti contributivi, nonché ad allegare le tabelle contributive aggiornate per le imprese edili industriali.

I minimali di retribuzione giornaliera ai fini contributivi per il comparto industriale aumentano dal 1° gennaio 2014 nelle seguenti misure:

-

dirigenti:

da

130,20

 

a

131,63

-

impiegati:

da

47,07

 

a

47,58

-

operai:

da

47,07

 

a

47,58

Il minimale di retribuzione oraria ai fini contributivi per gli operai di produzione e gli impiegati, occupati a tempo parziale, passa da € 7,06 ad € 7,14.

La quota di retribuzione imponibile mensile oltre la quale è dovuto - ai sensi dell`articolo 3-ter della legge n. 438/1992 - un contributo aggiuntivo pari all'1% a carico del lavoratore è pari, sempre dal 1° gennaio 2014, ad € 3.836,00 (€ 46.031,00 annui).

Il massimale annuo, concernente la sola aliquota di contribuzione pensionistica dovuta per i dipendenti privi di anzianità contributiva anteriormente al 1° gennaio 1996, è pari per il 2014 ad € 100.123,00.

Evidenziamo inoltre che, per l’anno 2014, l'importo massimo complessivo entro il quale l'indennità di maternità obbligatoria è posta a carico del bilancio dello Stato risulta fissato in € 2.082,08.

Per quanto riguarda le modalità di indicazione sulla denuncia UNIEMENS del conguaglio degli importi anticipati a titolo di maternità obbligatoria, della quota di retribuzione soggetta all'aliquota di contribuzione aggiuntiva a carico del dipendente nella misura di 1 punto percentuale, nonché della parte di retribuzione eccedente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, nei casi in cui tale massimale è applicabile, rimandiamo alle istruzioni contenute, rispettivamente, nei punti 10, 5 e 6 della sopra citata circolare INPS n. 20/2014.

Per quanto concerne il finanziamento dell’ASpI, nel rimandare a quanto precisato nel nostro Suggerimento n. 202/2013, evidenziamo che:

a)

l’articolo 1, comma 135, della “Legge di stabilità per il 2014” (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha previsto l’integrale restituzione (e non più nel limite delle ultime sei mensilità) ai datori di lavoro del contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile, versato per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2014. In proposito, l’INPS ha precisato che il recupero integrale del contributo non riguarda le ipotesi di stabilizzazione del rapporto di lavoro avvenute entro i sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine, per le quali continua ad operare la riduzione prevista dall’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012;

   

b)

il contributo previsto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2014, ammonta ad € 489,12 (fino ad un massimo di € 1.467,36, nel caso di 36 mesi o più di anzianità = € 489,12 x 3). Tutte le informazioni inerenti tale contributo sono reperibili nei nostri Suggerimenti n. 179, n. 337 e n. 543/2013.

Infine, come noto (v. nostro Suggerimento n. 298/2010), ricordiamo che per l’anno 2014 la misura dell’esonero contributivo che compete alle imprese che conferiscono il TFR dei dipendenti alla previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria INPS è pari allo 0,28% dell’imponibile contributivo del singolo lavoratore interessato, da riproporzionare se la quota di TFR conferita è inferiore al 100%.