INPS - Minimali di retribuzione e altri elementi utili per calcolo dei contributi per l’anno 2013 - Nuova contribuzione ASpI – Contributo addizionale per i contratti a termine

L'Istituto ha determinato i minimali retributivi e altri valori utili per il calcolo della contribuzione obbligatoria dal 1° gennaio 2013. Provvediamo ad illustrare le novità intervenute e ad inviare le tabelle contributive aggiornate.

Importante | Suggerimento n. 202/29 del 19 aprile 2013


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 76/2013 e slide allegate, reperibili nel sito internet di Assimpredil Ance), a partire dal 1° gennaio 2013 la c.d. “legge Fornero” (legge n. 92/2012) ha sostituito l’indennità di disoccupazione con l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), la quale riguarda tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, e comporta alcune novità in merito alla contribuzione dovuta dalle imprese per il finanziamento del relativo fondo.

 

Quanto precede è stato illustrato dall’INPS nelle circolari n. 140/2012, n. 22/2013 e n. 44/2013 e di ciò l’Istituto ha tenuto conto nella predisposizione delle tabelle delle aliquote contributive in vigore da gennaio 2013 per il calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

 

Provvediamo pertanto a riportare di seguito le informazioni necessarie per la corretta effettuazione degli adempimenti contributivi nonché ad allegare le tabelle contributive aggiornate per le imprese edili industriali.

 

I minimali di retribuzione giornaliera ai fini contributivi per il comparto industriale aumentano dal 1° gennaio 2013 nelle seguenti misure:

 

- 

dirigenti: 

da 

 

126,41 

 

a 

130,20

- 

impiegati: 

da 

45,70

 

a 

47,07

- 

operai: 

da 

45,70

 

a 

47,07

 

Il minimale di retribuzione oraria ai fini contributivi per gli operai di produzione e gli impiegati, occupati a tempo parziale, passa da € 6,86 ad € 7,06.

 

La quota di retribuzione imponibile mensile oltre la quale è dovuto - ai sensi dell`articolo 3-ter della legge n. 438/1992 - un contributo aggiuntivo pari all'1% a carico del lavoratore è pari, sempre dal 1° gennaio 2013, ad €  3.794,00 (€ 45.530,00 annui), mentre il massimale annuo relativo al 2013 per i dipendenti privi di anzianità contributiva anteriormente al 1° gennaio 1996 è pari ad €  99.034,00.

 

Evidenziamo inoltre che, per l’anno 2013, l'importo massimo complessivo entro il quale l'indennità di maternità obbligatoria è posta a carico del bilancio dello Stato risulta fissato in € 2.059,43.

 

Per quanto riguarda le modalità di indicazione sulla denuncia UNIEMENS del conguaglio degli importi anticipati a titolo di maternità obbligatoria, della quota di retribuzione soggetta all'aliquota di contribuzione aggiuntiva a carico del dipendente nella misura di 1 punto percentuale, nonché della parte di retribuzione eccedente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, nei casi in cui tale massimale è applicabile, rimandiamo alle istruzioni contenute, rispettivamente, nei punti 10, 5 e 6 della circolare INPS n. 22/2013.

 

Per quanto concerne il finanziamento dell’ASpI, precisiamo che lo stesso è garantito, oltre che dalla precedente contribuzione a carico dei datori di lavoro dovuta per l’indennità di disoccupazione ordinaria (1,61%), anche dal nuovo contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile, sempre a carico dei datori di lavoro, da versare per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato in essere al 1° gennaio 2013, compresi i contratti di lavoro intermittente a tempo determinato e di somministrazione a termine.

 

Mentre il punto 4 della sopra citata circolare n. 140/2012, a cui rimandiamo, illustra l’applicazione del nuovo contributo addizionale, nonchè i casi di esclusione dall’obbligo di versamento del predetto contributo - tra i quali evidenziamo i lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto - e le ipotesi di eventuale restituzione dello stesso, la circolare n. 44/2013 dell’Istituto indica che il medesimo contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità (ex articolo 8, comma 2, della legge n. 223/1991).

 

Ricordiamo che, per gli apprendisti, il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo dell’1,61% per il finanziamento dell’ASpI (v. nostro Suggerimento n. 464/2012), salvo che si tratti di lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità, per i quali è dovuto il solo contributo del 10% per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione.

 

Al finanziamento dell’ASpI è, inoltre, destinato il contributo previsto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l’illustrazione di tale contributo rimandiamo al nostro Suggerimento n. 179/2013.

 

Infine, come noto (v. nostro Suggerimento n. 298/2010), ricordiamo che per l’anno 2013 la misura dell’esonero contributivo che compete alle imprese che conferiscono il TFR dei dipendenti alla previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria INPS è pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo del singolo lavoratore interessato, da riproporzionare se la quota di TFR conferita è inferiore al 100%.