Consiglio dei Ministri: varato il DL “Cura Italia” per fronteggiare l’emergenza del Covid-19

Prime indicazioni sulle misure intraprese dal Governo


Il Consiglio dei Ministri n. 37 del 16 marzo c.m.  ha approvato un  decreto legge cd. “Cura Italia” per fronteggiare l’emergenza del Covid-19 per il mese di marzo, recante disposizioni urgenti per tutto il territorio nazionale.

In attesa della pubblicazione del testo definitivo del DL “Cura Italia” di seguito  una prima nota riepilogativa.

I testi esaminati del decreto contengono misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività, in particolare

  • sull’utilizzo della mascherine chirurgiche quale dispositivo di protezione individuale;
  • norme in materia di cassa integrazione guadagni, anche in deroga; ulteriori norme sui congedi e sui permessi retribuiti ex lege 104/92;
  • sulla equiparazione della quarantena alla malattia;
  • sul lavoro agile; sui contributi per le imprese per l’acquisto di strumenti di protezione individuale;
  • sulla sospensione dei termini per l’impugnazione dei licenziamenti e dei termini degli adempimenti e dei versamenti contributivi.

Sotto il profilo fiscale, si evidenziano le seguenti principali misure:

  • viene prevista la proroga dal 16 marzo al 20 marzo del termine per i versamenti verso la PA, inclusi quelli da effettuare con F24 relativi all’IVA, alle ritenute fiscali operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria. In pratica, i versamenti che, ordinariamente, dovevano essere effettuati entro il 16 marzo, e la cui sospensione era stata anticipata dal Comunicato Stampa del MEF di venerdì 13 marzo u.s., vengono posticipati al 20 marzo (salvo che per le imprese con ricavi pari o inferiori a 2 milioni di euro, per le quali il versamento di tali importi viene posticipato a maggio 2020); solo per le imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euroi versamenti scadenti tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 sono posticipati al termine più ampio del 31 maggio 2020;
  • per tutti i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia vengono sospesi, sino al 30 giugno 2020, gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
  • per tutti i contribuenti con domicilio o sede in Italia, vengono sospesi sino al 30 giugno 2020 i versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e ingiunzioni e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. Viene, inoltre, spostato al 31 maggio 2020 il termine di pagamento della rata in scadenza al 28 febbraio 2020, relativa alla rateazione di pagamento delle cartelle derivanti dalle cd. “rottamazioni” già in corso ( “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”);
  • sempre per tutti i contribuenti, viene prevista la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici degli enti impositori;
  • per tutte le società viene spostato il termine per la convocazione dell’assemblea ordinaria, da centoventi a centottanta giorni dalla fine dell’esercizio sociale, termine entro il quale deve essere, altresì, approvato il bilancio relativo all’esercizio precedente (2019). Tale misura ha effetto anche in relazione alle nuove regole del Codice della crisi d’impresa (DLgs 14/2019), specie per quel che riguarda la nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l. che, nel 2018 e 2019 abbiano superato determinate soglie di patrimonio (4 milioni di euro), di reddito (4 milioni di euro) e di occupazione (20 dipendenti).

Per quanto riguarda le principali disposizioni di interesse per il settore dei lavori pubblici, si segnala quanto segue:

  • è autorizzata la spesa di 20 milioni nell’anno 2020, per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati negli istituti penitenziari, tramite procedure di somma urgenza;
  • è demandato all’Autorità giudiziaria competente, il compito di accertare, nei singoli casi, se il rispetto delle "misure di contenimento" previste di cui al presente decreto escluda la responsabilità del debitore, sia al fine della condanna al risarcimento dei danni ex articolo 1218 del c.c., sia al fine dell’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti;
  •  il pagamento dell'anticipazione contrattuale spetta all'appaltatore anche in caso di lavori consegnati in via d'urgenza;
  • tutti i termini, perentori e ordinatori, relativi ai procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, subiranno uno slittamento, in quanto nel relativo computo non si dovrà tener conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Nessuno slittamento sarà applicato, tuttavia, al pagamento, tra gli altri, di “emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo”.
  • tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al sessantesimo giorno successivo al termine dell’emergenza COVID-19
  • è prevista la nomina, con successivo DPCM, di un Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19. Il Commissario avrà il compito di attuare e sovrintendere a ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria e, per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza, potrà provvedere, tra l’altro, alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di detti beni.

Per il mercato privato:

  • È’ stata prevista la “conservazione della validità” fino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. La formulazione sembrerebbe far rientrare anche i titoli edilizi di qualunque natura (es. Permesso di costruire, SCIA ecc.) nonché tutte le autorizzazioni  (paesaggistiche, ambientali ecc.) scadute/in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
  • Inserita anche la sospensione dei termini di svolgimento dei procedimenti amministrativi (avviati su istanza di parte o d’ufficio) pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data per i quali non si terrà conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020. Tra di essi si ritiene vi rientrino anche quelli edilizi (es. termini istruttoria per il rilascio del relativo titolo edilizio, termini nell’ambito della conferenza di servizi per l’acquisizione di  atti di assenso come l’autorizzazione paesaggistica ecc.).
  • Da valutare  con attenzione i riflessi che si avranno a seguito della possibilità concessa ai Comuni di utilizzare, anche integralmente, i proventi dei titoli abilitativi edilizi  e delle sanzioni previste dal TU Edilizia per finanziare le spese connesse all’emergenza sanitaria.
  • Per far fronte alla carenza di strutture di assistenza  le Regioni e le Province autonome potranno individuare, sia all’interno che all’esterno di strutture pubbliche e private di ricovero, apposite aree per localizzare strutture di accoglienza anche temporanee che potranno essere eseguite in deroga alle normative statali e regionali e alle previsioni dei piani e regolamenti comunali.
  • Per la medesima finalità il Prefetto potrà assumere l’iniziativa di requisire temporaneamente, corrispondendo  una indennità al proprietario, strutture alberghiere o altri immobili.
  • Per quanto riguarda gli adempimenti in materia ambientale, è prevista, come suggerito da ANCE, la proroga al 30 giugno 2020 della presentazione  del MUD e del versamento del contributo annuale da parte delle imprese iscritte all’Albo gestori ambientali.
  • Di interesse è, infine, la proroga della revisione dei veicoli che, lo si ricorda,  per i veicoli pesanti ha cadenza annuale.

Per quanto riguarda le misure economiche:

  • Fondo di garanzia PMI: Numerose semplificazioni per l’accesso a nuovi finanziamenti e per la rinegoziazione di posizioni già esistenti   Valutazione positiva
  • Fondo solidarietà mutui “prima casa”: estensione ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisiti della possibilità di sospendere il pagamento delle rate di mutuo
  • Sostegno finanziario alle imprese: Credito d’imposta a favore dei soggetti che cedono crediti deteriorati. La formulazione della norma sembra orientata a favorire la cessione dei crediti da parte delle banche, più che delle imprese commerciali. Sarebbe, invece, necessario rendere operativi strumenti che consentano alle imprese in difficoltà di rinegoziare il debito, come la sezione speciale del Fondo PMI dedicata all’edilizia.
  • Sostegno finanziario alle PMI: Moratoria straordinaria, disposta per legge, per aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Si va a sommare alla moratoria definita dall’addendum ABI della scorsa settimana.
  • Intervento della Cassa Depositi e Prestiti: Provvista  alle imprese (Plafond Imprese) e garanzia a favore delle banche, in modo che possano erogare più agevolmente credito alle imprese colpite dalla crisi, usufruendo di una garanzia dello Stato. La garanzia statale può intervenire su portafogli di credito già esistenti con il rischio che le banche possano far garantire allo Stato i portafogli più rischiosi.
  • Anticipazioni Fondo Sviluppo e Coesione: la norma aumenta dal 10 al 20% le anticipazioni finanziarie, assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.
  • Utilizzo avanzi per spese correnti: Regioni, province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, gli avanzi di gestione, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico edilizia.
  • Disposizioni finanziarie: le Amministrazioni destinino le risorse disponibili, nell’ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, alla realizzazione di iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza. La previsione non è presente nella versione con note, diffusa oggi dai principali quotidiano online.

 


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