Bail-In

Entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 la procedura europea per il salvataggio interno delle banche in difficoltà.

Suggerimento n.6/2 del 7 gennaio 2016


Dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la procedura di bail-in (letteralmente salvataggio interno). Il bail-in è uno strumento che consente alle banche in difficoltà di disporre la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare l’istituto di credito in misura sufficiente a rispristinare un’adeguata capitalizzazione a mantenere la fiducia nel mercato.

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia: in primo luogo si sacrificano gli interessi degli azionisti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni, in secondo luogo si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni, al fine di ricapitalizzare la banca, e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite.

L’ordine di priorità per il bail-in è il seguente:

  1. Azioni e strumenti di capitale;
  2. Titoli subordinati;
  3. Obbligazioni e altre passività ammissibili;
  4. Depositi superiori a Euro 100.000 di persone fisiche e piccole medio imprese (a queste ultime non si applica la franchigia di Euro 100.000).

Il bail-in deve ritenersi applicabile anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli investitori.

I principali strumenti esclusi dal bail-in sono:

  1. Depositi di persone fisiche inferiori a Euro 100.000;
  2. Passività garantite (ad esempio covered bond);
  3. Debiti verso dipendenti, fisco, enti previdenziali e fornitori.

Con riferimento ai conti correnti intrattenuti dalle persone fisiche, ai fini del calcolo della franchigia di Euro 100.000, si evidenzia che:

  1. se il conto è cointestato, il limite si applica a ciascun cointestatario (per i coniugi il valore diventa Euro 200.000, per tre cointestatari diventa Euro 300.000, ecc.);
  2. se si detengono più conti presso lo stesso istituto di credito, si sommano i saldi di tutti i conti;
  3. non si tiene conto di eventuali somme detenute presso altri istituti di credito.