Adempimenti gestionali per le acque reflue di lavaggio autoveicoli
Fra i vari adempimenti gestionali/amministrativi riguardanti le “acque reflue di lavaggio degli autoveicoli” segnaliamo l’obbligo di autorizzazione degli “scarichi” anche se l’attività è svolta dall’impresa presso i propri magazzini/depositi in quanto dette acque sono considerate “acque reflue industriali” provenienti da insediamento produttivo e non “acque reflue domestiche” derivanti da insediamenti civili o “acque reflue urbane”.
Suggerimento n.43/18 del 19 gennaio 2017
Informiamo le imprese che le acque reflue provenienti dal lavaggio degli autoveicoli d’impresa (ad esempio autocarri, mezzi d’opera, autobetoniere, macchine operatrici ecc.), effettuato presso i propri magazzini/depositi, sono considerate come acque reflue industriali e pertanto le medesime devono essere raccolte e convogliate in appositi impianti di trattamento/depurazione e gli scarichi devono essere autorizzati e successivamente controllati.
La Cassazione (con la sentenza del 6/12/2016, n. 51889) ha infatti confermato che le acque reflue provenienti dall’attività di autolavaggio sono classificate “acque reflue industriali” e pertanto gli scarichi devono sempre essere preventivamente autorizzati.
Detta classificazione è in relazione alla qualità inquinante delle acque reflue di lavaggio degli autoveicoli che, di fatto, è maggiore rispetto alla qualità delle “acque reflue urbane” oppure delle “acque reflue domestiche” a causa della presenza di oli minerali esausti e/o sostanze chimiche contenute nei detersivi di lavaggio.
Vi ricordiamo che gli “scarichi di acque reflue industriali” senza autorizzazione rientrano fra i c.d. reati ambientali (vedi Suggerimento Assimpredil Ance n. 252/2015). Le sanzioni pecuniarie applicate per tali reati sono regolamentate dal D.Lgs 231/2001 e sono espresse in “quote”. Ciascuna quota ha un valore pecuniario variabile da Euro 258,23 a Euro 1.549,37.
La sanzione pecuniaria prevista per gli scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione (ex articolo 137, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i) può arrivare fino a 250 quote.
La definizione dell’importo di ogni quota è affidata alla discrezionalità del giudice che, allo scopo di assicurare l’efficacia e la proporzionalità della sanzione, valuta sia la gravità del reato ambientale commesso sia le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l’ente/impresa.
Vengono riportati in allegato alcuni reati ambientali e le rispettive sanzioni previsti dal D.Lgs 231/2001 (cosi come modificato dal decreto legislativo n. 121 del 7 luglio 2011).
La regola fondamentale che presiede alla materia è che, fatta salva la deroga per gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie (che sono sempre ammessi purché nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato), tutti gli altri scarichi devono essere autorizzati (art. 45, comma 1, D.Lgs. 152/1999) dall’Autorità competente in quanto sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori e devono comunque rispettare i valori limite previsti dall’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.
I valori limite sono indicati in tabelle differenziate, contenute in detto allegato, a seconda della tipologia di scarico e del corpo recettore.
Vi ricordiamo che in merito all’autorizzazione degli scarichi delle “acque reflue industriali”, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 59/2013 inerente la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), già a partire dal 13 giugno 2013, era obbligatorio presentare le nuove autorizzazioni e le istanze di rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi industriali tramite la procedura prevista per l’Autorizzazione Unica Ambientale (vedi Suggerimenti n. 469/2013, n. 347/2014 e n. 341/2015). L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ha durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e potrà essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
Sono esclusi da AUA (ai sensi della DGR n. 1840 del 16/05/2014) gli scarichi di acque reflue urbane (sfioratori di piena) nonché gli impianti di trattamento acque reflue urbane.
Le richieste di autorizzazione allo scarico in fognatura sono valutate tecnicamente dalle ATO (Ambito Territoriale Ottimale); l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dalla Provincia nell'ambito dei procedimenti unici o integrati (AIA, AUA, art. 12 D.lgs 387/2003, VIA).
Per inoltrare le richieste di autorizzazione dei citati scarichi di acque reflue industriali tramite l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è necessario consultare i siti istituzionali competenti per territorio anche al fine di scaricare la relativa procedura e modulistica.
Città Metropolitana di Milano
http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente_old/obiettivo/aua/
Provincia di Monza e Brianza
http://www.provincia.mb.it/ambiente/AUA/index.html
Provincia di Lodi
http://www.provincia.lodi.it/template.php?pag=288&id_newsdettaglio=176.
DENUNCIA ANNUALE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
Vi ricordiamo che entro il 31 gennaio di ogni anno, i titolari di scarichi di “acque reflue industriali” in pubblica fognatura devono presentare all’Ente gestore della rete fognaria, la denuncia annuale delle acque reflue industriali scaricate, cioè i quantitativi e la qualità delle acque reflue industriali scaricate ai fini di quantificare il servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue (vedi Suggerimento n. 9/2017).
Devono essere allegate a detta denuncia, in fotocopia, le analisi di laboratorio chimico-fisiche delle acque reflue industriali scaricate al fine di accertare il rispetto dei valori limite. I referti devono essere conservati per almeno tre anni e allegati al “registro di conduzione e manutenzione dell’impianto di trattamento acque reflue”.
Se i contratti di fornitura del citato servizio per le acque reflue industriali, predisposti dall’Ente gestore della rete fognaria, non hanno come riferimento il 31 gennaio, o il Comune non ha ancora delegato al Consorzio di riferimento il calcolo e la fatturazione del servizio di fognatura, il termine per presentare gli elementi necessari per la definitiva determinazione del canone per i sopra citati servizi è il 28 febbraio.
IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
E’ fatto divieto di scaricare in fognatura qualsiasi inquinante e/o rifiuto, pertanto le “acque reflue industriali” provenienti dal lavaggio degli autoveicoli, prima di essere scaricate in pubblica fognatura, devono essere raccolte econvogliate in appositi impianti di depurazione autorizzati, al fine di essere trattate mediante passaggio in un sistema di flocculazione, filtrazione e decantazione.
I fanghi di decantazione e gli oli/idrocarburi accumulati non possono essere conferiti in fognatura pertanto devono essere rimossi al raggiungimento degli spessori indicati dalla casa costruttrice degli impianti di depurazione e devono quindi essere gestiti come “rifiuti” (FIR, registro di carico/scarico rifiuti e MUD annuale).
Obblighi gestionali e manutentivi degli impianti di depurazione
I manufatti costituenti la fognatura interna e gli impianti di trattamento/depurazione delle “acque reflue industriali” devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e devono essere sottoposti a manutenzione periodica. In occasione dei controlli/ispezioni devono essere registrati sia i livelli dei fanghi e dei sedimenti accumulati sul fondo sia l’eventuale spessore dello strato dei liquidi leggeri separati e flottanti in superficie che si trovano nelle camerette di separazione. Le attività di manutenzione degli impianti devono essere riportate nell’apposito “registro”, che deve essere tenuto a disposizione delle autorità di controllo.