Trasporti di merci pericolose – esenzione obbligo di nomina del consulente sicurezza trasporti ADR per gli speditori

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la nota esplicativa n. 0040141 del 21/12/2022, ha chiarito che sono esclusi dall’obbligo di nomina del consulente sicurezza trasporti ADR gli speditori che operano in regime di esenzione ADR.

Suggerimento n. 722/137 del 22 dicembre 2022


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 717/2022

 

Informiamo le imprese associate che nella serata di ieri il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso la nota esplicativa n. 0040141 del 21/12/2022 sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose, adempimento che, come già segnalato, sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2023.

La nota esplicativa sottolinea che l’obbligo della nomina del consulente ADR è prevista anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.

Come già segnalato in passato (vedi Suggerimento n. 365/2015), per il settore edile la normativa ADR prevede importanti indicazioni per i trasporti di merci pericolose effettuati in regime di esenzione ADR dove sono indicati sia i quantitativi massimi consentiti per poter effettuare i trasporti su strada in esenzione ADR per alcune merci pericolose utilizzate nel ciclo produttivo del settore edile, sia specifici adempimenti e cautele da osservare per impedire ogni perdita di contenuto nelle normali condizioni di trasporto, unitamente al rispetto della normativa di prevenzione incendi (ad esempio dotazione di estintori a bordo degli autocarri).

Le merci pericolose di diretto interesse per le imprese edili sono, a titolo esemplificativo, benzina e gasolio utilizzati per il rifornimento di attrezzature e macchine operatrici di cantiere, gas in bombole (acetilene e GPL), amianto, lampade neon al mercurio, ecc…

In tali situazioni quindi, la nota esplicativa chiarisce l’esclusione dall’obbligo di nomina del consulente sicurezza trasporti ADR per gli speditori che operano in regime di esenzione ADR.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla nota esplicativa del MIT n. 0040141 del 21/12/2022 e alla nota di approfondimento di ANCE.


Referenti

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