Terre e rocce da scavo – Novità introdotte dal Decreto-Legge n. 13/2023

Segnaliamo che l’art. 48 del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n.13 è di assoluto rilievo per il nostro settore perché preannuncia un nuovo regolamento semplificato per la gestione delle terre e rocce da scavo.

Suggerimento n. 138/29 del 28 febbraio 2023


Informiamo le imprese associate che il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2023 ed è entrato in vigore dal 25 febbraio scorso: si tratta del cosiddetto PNRR-Ter, che il Governo aveva licenziato circa 10 giorni fa per velocizzare ancora di più gli investimenti nazionali di matrice europea finanziati con fondi PNRR e PNC.

Evidenziamo che all’interno del citato provvedimento sono state inserite misure molto importanti che vanno a toccare sia una serie di procedimenti autorizzativi ambientali ed energetici sia una nuova gestione semplificata delle terre e rocce da scavo.

Di assoluto rilievo per la nostra categoria è quindi l’articolo 48 che preannuncia un nuovo regolamento che disciplinerà le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.

Segnaliamo in particolare che il comma 1 dell’art. 48 dispone che il nuovo decreto avrà per oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:

  • alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
  • ai casi di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
  • alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
  • all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
  • alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
  • alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

Pertanto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. n. 13/2023, il MASE dovrà adottare un apposito e nuovo decreto per la gestione semplificata delle terre e rocce da scavo.

Inoltre, è espressamente previsto al comma 3, dell’art. 48, che, a partire dalla data di entrata in vigore del futuro decreto, saranno abrogati sia l’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (vedi allegato) sia il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (vedi Suggerimento n. 396/2017).

Dal punto di vista ambientale ed energetico si segnalano:

  • l’istituzione del nuovo Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici;
  • ulteriori e nuove disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali;
  • sempre in tema di VIA, le modifiche del D. Lgs. n. 152/2006 agli artt. 8, 23 e 25;
  • semplificazioni per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile introducendo ulteriori modificazioni al Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006).

Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.