Tachigrafo intelligente – dal 31 dicembre 2024 è necessario dimostrare l’attività svolta dal conducente nei 56 giorni precedenti il controllo
Dal 31 dicembre 2024, in caso di controlli su strada, saranno richiesti al conducente i dati dell’attività di guida e di riposo registrati dal tachigrafo (digitale o analogico) e relativi ai 56 giorni precedenti il controllo.
Suggerimento n. 537/108 del 10 dicembre 2024
Informiamo le imprese associate che dal 31 dicembre 2024, nei controlli su strada saranno richiesti al conducente i dati riguardanti i tempi dell’attività di guida e di riposo registrati dal tachigrafo (digitale o analogico) e relativi ai 56 giorni precedenti il controllo su strada, invece che ai 28 giorni previsti attualmente.
Tali disposizioni erano state inserite qualche anno fa dal Pacchetto Mobilità UE (nello specifico dall’art. 2 del Regolamento n. 1054/2020 che aveva modificato l’art. 36 del Regolamento n. 165/2014 UE) introducendo i c.d. tachigrafi intelligenti, come già segnalato con il Suggerimento n. 346/2019.
Ricordiamo a tal fine che i veicoli attualmente dotati di tachigrafo analogico o digitale non intelligente (tachigrafo digitale versione da 1.0 a 3.0) immatricolati fino al 14 giugno 2019 sono obbligati ad installare entro il 31 dicembre 2024 tachigrafi intelligenti di versione 2, solo se utilizzati nei trasporti internazionali.
Si segnala inoltre che, le carte tachigrafiche rilasciate dal sistema camerale prima del mese di luglio 2023 possono tenere in memoria fino a 28 giorni di attività mentre, quelle rilasciate dopo tale data hanno invece una memoria potenziata, in grado di registrare 56 giorni di attività e quindi in linea con le disposizioni di legge sopra richiamate.
Le norme del Pacchetto UE non hanno tuttavia imposto l’obbligo di sostituzione della carta tachigrafica, che vale 5 anni dalla data di rilascio. Pertanto, i conducenti che utilizzano carte tachigrafiche di vecchia generazione, ma ancora in corso di validità, potranno soddisfare l’obbligo integrando i dati con le stampe cartacee dei giorni mancanti fino al raggiungimento dei 56 giorni richiesti nei controlli su strada.
In alternativa, i conducenti dovranno necessariamente dotarsi di una carta di nuova generazione. Il rilascio della nuova carta tachigrafica avviene presso le Camere di Commercio competenti per residenza del richiedente. La sostituzione della carta tachigrafica avviene in modalità "rinnovo per modifica dati" e tramite il pagamento del corrispondente diritto di segreteria (pari a 37 €).
In questo caso, il conducente dovrà procedere con il ritiro della nuova carta allo sportello camerale e, contestualmente, dovrà restituire la carta tachigrafica in uso, in quanto le disposizioni vietano il possesso contemporaneo di due carte tachigrafiche valide.