Rinnovi del contratto di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro a tempo determinato - Versamento del contributo addizionale - Istruzioni INPS

L’Istituto ha fornito le indicazioni necessarie per effettuare, ove previsto, il versamento del contributo addizionale dello 0,50% in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, introdotto dal “Decreto dignità”.

Suggerimento n. 445/59 del 13 settembre 2019


Facciamo seguito, in particolare, ai nostri Suggerimenti n. 513/2018 e n. 73/2019, per comunicare che l’INPS ha pubblicato, con circolare n. 121/2019, le istruzioni per la gestione del contributo addizionale dello 0,50% previsto dal “Decreto dignità” (decreto legge n. 87/2018 convertito in legge n. 96/2018) in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Nel rimandare alla circolare INPS ed ai nostri Suggerimenti sopra citati per eventuali approfondimenti, evidenziamo di seguito gli aspetti della circolare d’interesse per le imprese.

- L’incremento dello 0,50% del contributo aggiuntivo dell’1,40% - dovuto all’INPS da tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato - si applica solamente in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato. Ricordiamo che il rinnovo consiste nella stipula di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato tra le medesime parti e che, comunque, il rinnovo è legittimo solamente se sorretto da una delle causali previste dalla legge.
  Ciò significa che, al contrario, in tutti i casi di proroga non è mai dovuta la maggiorazione contributiva aggiuntiva dello 0,50%
   
- L’Istituto, considerato che il decreto dignità ha esteso la nuova disciplina dei rapporti a termine anche alla somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato, evidenzia che l’aumento dello 0,50% del contributo addizionale opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore ovvero nell’ipotesi inversa.
   
- L’INPS riconferma inoltre (v. nostro Suggerimento n. 513/2018 sopra citato) che l’aumento del contributo addizionale è dovuto dai datori di lavoro interessati con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a far tempo dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018.
  E’ altresì confermato che l’aumento dello 0,50% ha natura incrementale. Ne consegue che ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.
  E’ altresì confermato che l’aumento dello 0,50% ha natura incrementale. Ne consegue che ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.
  Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:
  contratto originario: 1,40%;
  1° rinnovo: 1,90% (1,40% + 0,50%);
  2° rinnovo: 2,40% (1,90% + 0,50%);
  3° rinnovo: 2,90% (2,40% + 0,50%).
   
  L’Istituto precisa che, ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l’incremento dello 0,50%, non si tiene conto dei rinnovi intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018. Pertanto, ai fini anzidetti, si considera primo rinnovo contrattuale quello sottoscritto dopo il 14 luglio 2018, anche qualora il contratto a termine sia stato già rinnovato precedentemente alla suddetta data. Per gli eventuali successivi rinnovi contrattuali la misura del contributo addizionale sarà determinata secondo i criteri di calcolo esposti nell’esempio.
   
- Il contributo dell’1,40%, e quindi anche il relativo aumento dello 0,50%, non sono dovuti  in caso di assunzione con contratto di lavoro a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
   
- Come noto (v. nostri Suggerimenti n. 202/2013, n. 140 e n. 287/2014), l’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012 (c.d. “Legge Fornero”) e s.m.i., dispone la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% in misura intera nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine ovvero in misura parziale in caso di stabilizzazione del rapporto di lavoro avvenuta entro i sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine.
  L’Istituto precisa che, per i datori di lavoro che abbiano altresì pagato l’aumento dello 0,50%, la restituzione riguarda anche tale contributo; peraltro, nel caso di più rinnovi, è suscettibile di recupero l’importo del contributo addizionale e del relativo incremento afferenti all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.
   
- Il paragrafo 3 della circolare INPS n. 121/2019 riporta dettagliate istruzioni per il versamento e per il recupero dell’aumento del contributo addizionale dello 0,50%.
   
- Da notare che il versamento dell’aumento in parola relativo al periodo 14 luglio 2018/agosto 2019 dovrà avvenire con il flusso UniEmens di competenza “settembre 2019”, mentre diverse decorrenze sono previste per la regolarizzazione dei dipendenti non più in forza (flussi di competenza settembre e/o ottobre 2019) e nei casi di aziende sospese o cessate (16 dicembre 2019).
   

 

 


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