Rimborso accise gasolio autotrazione 4° trimestre 2025 – scadenza 2 febbraio 2026
Entro il 2 febbraio 2026 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente le istanze di rimborso “Accise Gasolio” utilizzato per autotrazione nel 4° trimestre 2025 (1° ottobre – 31 dicembre 2025). Dal 1° novembre 2025 è in vigore il nuovo assetto organizzativo-strutturale degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Suggerimento n. 588/127 del 23 dicembre 2025
Segnaliamo ai soci che entro il 2 febbraio 2026 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) territorialmente competente l’apposita istanza per richiedere il rimborso delle accise per i consumi di gasolio per autotrazione effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2025 (vedi informativa Agenzia delle Dogane n. 0846601/RU del 18/12/2025).
NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DEGLI UFFICI ADM
A partire dal 1° novembre 2025 sono attive le modifiche organizzative degli uffici delle Direzioni Territoriali e degli Uffici locali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (come disposto dalla Determinazione Direttoriale prot. n. 443624/RU del 10/07/2025).
Per verificare l’ufficio UADM di competenza territoriale in relazione al Comune di appartenenza si rimanda alla suddivisione per Aree della Direzione Territoriale della Lombardia al seguente link.
Pertanto, a seguito di tali modifiche organizzative degli uffici, gli esercenti attività di autotrasporto, a partire dal 1° novembre 2025 non potranno più trasmettere dichiarazioni con le vecchie descrizioni/codici ufficio.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare di questa agevolazione solo le imprese aventi in disponibilità autocarri o complessi veicolari (motrici con rimorchio o con semirimorchio) con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe Euro 5 e seguenti, che effettuano il trasporto merci in regime di conto proprio o in regime di conto terzi.
Ricordiamo infatti che a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dal rimborso i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.
ENTITÀ DEL BENEFICIO
Come già segnalato, l’entità del beneficio è differenziata a seconda della tipologia di carburante impiegato e viene calcolata come segue:
- è pari a euro 0,22918 per litro di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che non soddisfano le condizioni di cui di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 632,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti (Quadro A-2 della dichiarazione);
- è pari a euro 0,21418 per litro di soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, tenuto conto della minore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti (Quadro A-2 della dichiarazione) o di cui non si hanno informazioni da parte del fornitore sul rispetto delle predette condizioni (Quadro A-3 della dichiarazione).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
L’ADM rende disponibile il “software Autotrasportatori 4° trimestre 2025” per la compilazione e la trasmissione telematica della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio consumato. Il software (previa abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.) è scaricabile al link seguente: https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-4-c2-b0-trimestre-2025
Si segnala che, a seguito del nuovo assetto organizzativo degli uffici ADM di cui sopra, per le dichiarazioni predisposte ed inviate a partire dal 1° novembre 2025, riferite a trimestri per i quali non sono trascorsi i termini di presentazione, l’esercente avrà cura di utilizzare i rispettivi “software Autotrasportatori” aggiornati o in alternativa predisporre le predette dichiarazioni in conformità ai tracciati aggiornati, entrambi reperibili sul portale ADM a partire dalla medesima data.
Per chi si avvale dell’utilizzo dei tracciati record, la Legenda degli Uffici e dei relativi codici aggiornata è disponibile, come di consueto, nel file “Tracciato Record.xlsx”.
Nulla varia relativamente alle dichiarazioni già presentate.
I soggetti che, oltre a non fare ricorso al Servizio Telematico Doganale – E.D.I., non avessero la PEC o si trovassero impossibilitati ad utilizzare la stessa, possono, in via del tutto residuale, trasmettere la dichiarazione di rimborso in forma cartacea, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente ad un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il predetto file in formato .xlsx (vedi excel in allegato).
Le dichiarazioni presentate prive del file informatico che ne riproduce il contenuto nel formato previsto dalla ADM dovranno essere regolarizzate.
4° TRIMESTRE 2025
MODALITÀ E TERMINI ENTRO CUI OTTENERE IL CREDITO
Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione delle istanze, le medesime si considerano accolte.
I crediti possono essere ottenuti alternativamente con le seguenti modalità:
- in compensazione tramite il Modello F24 (codice tributo 6740);
- con rimborso inserendo nella modulistica le coordinate bancarie.
Analogamente ai precedenti trimestri, i termini entro cui utilizzare i crediti sorti nel 4° trimestre 2025 saranno individuati dalla prossima circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in occasione del 1° trimestre 2026.
3° TRIMESTRE 2025 (1° luglio – 30 settembre 2025)
TERMINI DI UTILIZZO DEL CREDITO MATURATO
I crediti sorti con riferimento al 3° trimestre (1° luglio – 30 settembre 2025) potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026.
Dopo il 31 dicembre 2026, la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2027.
SANZIONI
Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o fa uso di dette dichiarazioni nei casi previsti dal D.P.R. n. 76/2000, è punito ai sensi dell’articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) con la reclusione fino a due anni, e dell’articolo 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri) con la reclusione fino ad un anno e con la sanzione amministrativa fino a 516,50 euro.
Inoltre, se l’impresa esercente l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio o in conto terzi) sia stata ammessa alla fruizione dei benefici fiscali sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si deve applicare la disposizione di cui all’articolo 75 del sopracitato decreto con conseguente decadenza per l’impresa dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.
Infine, ricordiamo alle imprese che, in base all'art. 4, comma 2, del D.P.R n. 277/2000, quando l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procederà al controllo delle dichiarazioni presentate, potrà annullare con provvedimento motivato l'atto di assenso formatosi a seguito del silenzio-assenso.
CONVENZIONE TECNO ACCISE
Ricordiamo alle imprese associate che è attiva la convenzione siglata da Ance Lombardia con la società Tecno Accise Srl del Gruppo Tecno al fine di offrire alle imprese associate al sistema ANCE in Lombardia (tra cui figura anche Assimpredil Ance) un valido riferimento per i servizi di consulenza in tema di agevolazioni fiscali sulle accise carburanti. Per approfondimenti si rimanda al seguente link.