Riduzione cuneo fiscale - Chiarimenti Agenzia delle Entrate

Forniti alcuni chiarimenti in merito alle misure introdotte per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

Suggerimento n. 966/134 del 22 dicembre 2020


Come è noto, il D.L. 3/2020 ha previsto dal 1° luglio 2020 l’abrogazione del c.d. “Bonus Renzi o Bonus 80 euro” e l’introduzione di due nuove misure fiscali, volte a ridurre la tassazione sul lavoro dipendente (vedi ns. suggerimenti n. 510/74 del 26 giugno 2020 e n. 517/76 del 30 giugno 2020).

La prima misura è il c.d. “trattamento integrativo” che sostituisce il c.d. “Bonus Renzi” e che compete ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni di lavoro dipendente, in presenza di un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000. Il trattamento integrativo deve essere rapportato al periodo di lavoro a partire dalle prestazioni rese dal 1° luglio ed è pari ad euro 600 per il 2020 e ad euro 1.200 per il 2021.

La seconda misura, di carattere temporaneo, prevista dal Decreto è un’ulteriore detrazione fiscale riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore ad euro 28.000 e fino ad euro 40.000, che spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. L’importo della detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari ad euro 40.000.

Al fine di facilitare la rapida fruizione di entrambe le misure da parte dei beneficiari, il decreto prevede che le agevolazioni sono erogate dai sostituti di imposta senza la richiesta esplicita da parte dei lavoratori, ripartendone gli importi sulle retribuzioni relative alle prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020, verificandone la spettanza in sede di conguaglio di fine anno.

Con Circolare Ministeriale n. 29 del 14 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti per i sostituti di imposta, che si riportano di seguito.  

 

TRATTAMENTO INTEGRATIVO E ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE, ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA

I sostituti di imposta riconoscono il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale spettante ripartendoli fra le retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020, verificandone la spettanza in sede di conguaglio di fine anno.

I sostituti di imposta non devono attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari e devono erogare il beneficio a partire dalle retribuzioni relative alle prestazioni rese nel mese di luglio 2020.

La non spettanza delle agevolazioni ed il relativo importo devono essere determinati sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.

Nello specifico i sostituti di imposta effettuano le verifiche di spettanza e gli importi da corrispondere in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che sono corrisposti durante l’anno, nonché in base ai dati di cui entrano in possesso.

Le somme devono essere rapportate alla durata del rapporto di lavoro che, considerando i giorni lavorati nel secondo trimestre del 2020, sono 184. L’importo deve essere quindi determinato dividendo per 184 e moltiplicando per il numero dei giorni lavorati nel secondo semestre 2020.

Per i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno, il trattamento integrativo di euro 600 su base annua può essere erogato per un importo pari ad euro 100 al mese per ciascuno dei sei mesi che vanno da luglio a dicembre 2020.

E’ in ogni caso precisato che il sostituto di imposta non procede all’erogazione del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale nel caso in cui espressamente il lavoratore abbia formulato tale richiesta.

 

TRATTAMENTO INTEGRATIVO E ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE NON SPETTANTI

I sostituti di imposta devono riconoscere il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale in base alle informazioni in loro possesso.

I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento delle misure previste dal decreto, perché titolari di un reddito complessivo superiore ad euro 40.000 per effetto di redditi diversi da quelli erogati dal sostituto di imposta, devono dare comunicazione al sostituto di imposta il quale, recupererà il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione eventualmente erogati, dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto di imposta in sede di conguaglio di fine rapporto di lavoro sarà tenuto a recuperare i benefici fiscali non spettanti in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo.

Nel caso in cui il contribuente abbia percepito il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione fiscale in tutto o in parte non spettante e tale circostanza non risulta dal conguaglio effettuato dal sostituto di imposta, la restituzione dell’importo non spettante dovrà avvenire in sede di dichiarazione dei redditi.

 

RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO EROGATO

I sostituti di imposta recuperano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo mediante l’istituto della compensazione nell’ambito del Modello F24.

Il codice da utilizzare nel modello F24 è il “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti di imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3” ed esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov/mese rif.” E nel campo “anno di riferimento” del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo.

Per l’individuazione del mese e dell’anno di erogazione del trattamento integrativo al lavoratore si deve fare riferimento al giorno di pagamento delle retribuzioni.

 

 


Referenti

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