Reddito lavoro dipendente: cuneo fiscale

Riduzione della pressione fiscale sul reddito di lavoro dipendente ed assimilato.

Suggerimento n. 510/74 del 26 giugno 2020


La legge n. 21/2020 di conversione del decreto legge n. 3/2020 recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” conferma il meccanismo introdotto dal DL 3/2020 che, in sostanza, prevede il riconoscimento:

  • per i lavoratori dipendenti o titolari di reddito assimilato a lavoro dipendente complessivo non superiore a 28.000 euro un “bonus” pari a 600 euro innalzato a 1.200 euro dal 1° gennaio 2021;
  • per i lavoratori dipendenti o titolari di reddito assimilato a lavoro dipendente che superano i 28.000 euro annui ma non i 40.000 euro, un’ulteriore detrazione ai fini Irpef.

Si tratta di una misura sperimentale valida per le prestazioni di lavoro subordinato rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, della quale tuttavia si attendono ancora dei chiarimenti operativi.

 

TRATTAMENTO INTEGRATIVO REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO FINO A 28.000 EURO

Per i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato di importo complessivo annuo fino ad euro 28.000 è riconosciuto un “trattamento integrativo”, sempreché l’imposta lorda calcolata su tali redditi sia di importo superiore a quello della detrazione. L’importo è pari a 600 euro per il semestre luglio-dicembre 2020, innalzato ad euro  1.200 euro a decorrere dal 2021.

Si sottolinea che, la percezione di tale bonus non concorre alla formazione del reddito, quindi, non rileva ai fini Irpef.

L’importo del bonus sarà determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro. Tenuto conto che la nuova disposizione si applica con riferimento alle prestazioni rese nel secondo semestre dell’anno 2020, il rapporto al periodo di lavoro deve essere effettuato considerando i giorni lavorati dal 1° luglio al 31 dicembre del 2020.

Sarà riconosciuto in busta paga dal datore di lavoro e in sede di conguaglio lo stesso datore di lavoro dovrà verificare l’effettiva spettanza dello stesso, sulla base dei redditi percepiti.

In caso di superamento del limite complessivo annuo pari a 28.000 euro il sostituto di imposta recupera l’importo  in unica soluzione, nel caso di restituzione di importi fino a 60 euro o in quattro rate di pari importo a partire dalla retribuzione che segue il conguaglio fiscale, mediante l’istituto della compensazione con il modello di pagamento F24.

 

DETRAZIONE FISCALE PER EDDITIT DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI DI IMPORTO SUPERIORE A 28.000 E FINO A 40000

Il decreto-legge introduce una ulteriore detrazione, sempre rapportata al periodo di lavoro effettuato nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati pari a:

  • 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro.
  • 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Come per il trattamento integrativo, i sostituti d’imposta riconosceranno la detrazione ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e verificheranno in sede di conguaglio la spettanza della stessa.

Qualora in tale sede la detrazione si riveli non spettante, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, provvede al recupero del relativo importo.

Nel caso in cui l’importo da recuperare sia superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari importo, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, attraverso l’istituto della compensazione.

 

SALVAGUARDIA DEL BONUS RENZI E TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Il Decreto Rilancio (art. 128 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto che il credito 80 euro (cd. “Bonus Renzi”) e il trattamento integrativo di 100 euro, spettanti rispettivamente fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti, siano riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito prodotto nel 2020, in conseguenza degli effetti della crisi epidemiologica da Covid-19.

Il Bonus 80 euro non attribuito nei mesi in cui il lavoratore ha fruito delle misure a sostegno del lavoro verrà corrisposto dal datore di lavoro a decorrere dalla prima retribuzione utile e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

 

 


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